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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21477/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello de L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano che li aveva assolti per il reato previsto dall'art. 257 d.lgs. n. 152/2006 ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 ("perché il fatto non sussiste"). Gli appellanti lamentavano che la formula assolutoria avrebbe dovuto essere del comma 1 (formula piena) e sostenevano di avere interesse concreto ad impugnare poiché un'assoluzione con formula piena avrebbe escluso il rischio di azioni risarcitorie nei confronti della società, di terzi creditori e dei soci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse ad impugnare. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla formula adottata e ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 (insufficienza della prova) non lascia spazio a un interesse efficace a ottenere una diversa "qualificazione" della formula (nessun rapporto "verticale" tra comma 1 e comma 2), né produce effetti extrapenali tali da giustificare l'impugnazione. La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata d'ufficio senza instaurare contraddittorio; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 257 d.lgs. n. 152/2006

    Norma sostanziale del reato per il quale gli imputati erano stati assolti; la sentenza di merito aveva pronunciato l'assoluzione rispetto a tale disposizione

  • art. 530 c.p.p., comma 1 e comma 2

    La Corte ha richiamato che, dopo l'abolizione della formula dubitativa, l'assoluzione ai sensi del comma 2 (insufficienza della prova, "perché il fatto non sussiste") non è meno pregnante dell'assoluzione del comma 1 e non legittima, di per sé, un interesse ad impugnare volto a ottenere la diversa formulazione; non sussiste rapporto "verticale" tra i commi che permetta di inferire un vantaggio pratico dall'ottenimento della formula del comma 1

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a)

    La normativa sul difetto di legittimazione o interesse quale causa di inammissibilità dell'impugnazione è stata applicata per dichiarare il ricorso inammissibile quando il ricorrente non dimostra interesse concreto e attuale

  • art. 568 c.p.p.

    Riferimento all'interesse richiesto per l'ammissibilità dell'impugnazione: la Corte evidenzia che l'interesse deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato e idoneo a produrre un vantaggio pratico

  • art. 564 c.p.p.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso (riguardante termini e modalità di impugnazione); la Corte ha valutato l'interesse ex art. 568 e la legittimazione ad impugnare

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Motivo di ricorso invocato dai ricorrenti (vizio di motivazione/violazione di norme procedurali); la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione all'onere delle spese del procedimento a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamata relativamente alla possibilità di declaratoria "de plano" dell'inammissibilità senza instaurare il contraddittorio camerale, nei casi previsti dall'art. 591

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata in relazione alla determinazione equitativa della sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) e alla valutazione della colpa nella determinazione dell'onere da imporre ai ricorrenti

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale: non è sufficiente la mera aspirazione a correggere un errore di diritto nella motivazione se dall'impugnazione non può derivare un vantaggio pratico per l'impugnante
  • L'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 (insufficienza della prova) non legittima automaticamente un interesse a ottenere la diversa formulazione del comma 1; non esiste un rapporto 'verticale' tra i due commi che consenta di presumere un pregiudizio risolvibile con l'impugnazione
  • Il rischio ipotetico di azioni civili o risarcitorie non basta, di per sé, a dimostrare l'interesse concreto ad impugnare quando la pronuncia assolutoria non produce effetti pratici modificabili mediante impugnazione
  • Nei casi previsti dall'art. 591 c.p.p. il giudice può dichiarare l'inammissibilità 'de plano' senza instaurare il contraddittorio camerale previsto dall'art. 127 c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può prevedere un obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende se non emerge colpa nella determinazione dell'impugnazione

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