Cassazione Civile, Ordinanza n. 34007/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del requisito di specificità e completezza dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo che il ricorso non consentisse di comprendere in modo adeguato la vicenda di causa e il contenuto delle censure. Nessuna statuizione sulle spese, con atto del possibile obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva impugnato il decreto del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale. Dal provvedimento di merito emerge che il richiedente aveva riferito di essere fuggito per timore di violenze terroristiche nella propria area di origine, nel corso delle quali sarebbe rimasto ucciso un suo familiare; il Tribunale aveva però ritenuto il racconto non credibile, aveva escluso la sussistenza di una situazione di conflitto armato interno generalizzato in Nigeria e aveva negato anche la vulnerabilità del richiedente ai fini della protezione umanitaria, ritenendo non rilevante la sola situazione economica del Paese di origine. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi, ma la Corte non ne esamina il contenuto nel merito perché rileva una preliminare causa di inammissibilità: l'esposizione sommaria dei fatti non rispettava il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non consentiva una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti, neppure alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommarla dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a far comprendere la controversia e le censure senza dover ricorrere ad altre fonti o atti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'annotazione del possibile obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma e non un mero formalismo: serve a consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda sostanziale e processuale.
- L'esposizione dei fatti deve includere, sia pure sinteticamente, le reciproche pretese delle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, le difese svolte nei gradi di merito e il contenuto essenziale della decisione impugnata.
- La mancanza di un adeguato quadro fattuale nel ricorso rende il ricorso inammissibile anche se i motivi sono formalmente articolati.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte non deve essere costretta a integrare la narrazione dei fatti ricorrendo agli atti o alla sentenza impugnata.
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