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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43375/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 29/06/2022 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Baggio Alfredo per il reato di diffamazione continuata a causa del difetto di querela. Il ricorrente ha censurato la decisione sostenendo che la sottoscrizione apposta dal difensore espressamente delegato alla presentazione della querela presso la Procura costituisse un adempimento idoneo a confermare la provenienza dell'atto e a sostituire l'autenticazione della firma del querelante; ha altresì rilevato che la nomina tacita dell'avv. Raimo come difensore di fiducia risultava dalla stessa querela (alla quale veniva conferita la delega alla presentazione), sicché la querela sarebbe valida. La difesa dell'imputato e il pubblico ministero hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso, deducendo il difetto di formale autenticazione della firma del querelante e l'assenza di valida nomina del difensore al momento del deposito; la difesa dell'imputato ha inoltre contestato difformità nelle procure speciali e prodotto memorie integrative.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente, perciò senza entrare nel merito della validità della querela. In motivazione la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la parte civile non ha interesse ad impugnare la pronuncia di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, essendo tale pronuncia penale meramente processuale e non idonea a recare vantaggio ai fini dell'azione civilistica. La Corte ha inoltre rigettato (implicitamente) la richiesta di rinvio avanzata dal difensore della parte civile motivandolo con l'assenza di idonea certificazione medica e ricordando che l'art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen. si applica solo al difensore dell'imputato; ha osservato che la sola positività al SARS-CoV-2 non vale di per sé come impedimento dopo l'abrogazione dell'obbligo di isolamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questa disposizione nel senso che la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza opera esclusivamente per il difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile; dunque la parte civile non ha diritto automatico al rinvio per impedimento del proprio difensore.

  • Sez. U., n. 35599 del 21/06/2012 (Di Marco)

    Principio secondo cui la parte civile è priva di interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, perché tale pronuncia è meramente processuale e non procura vantaggi utili per l'azione civilistica.

  • art. 9 d.l. n. 105 del 2023 (con riferimento all'abrogazione dell'art. 10-ter della L. n. 87/2021)

    La Corte segnala che l'abrogazione dell'obbligo di isolamento per i positivi al Sars-CoV-2 rende la mera positività non idonea di per sé a costituire impedimento alla comparizione in udienza; pertanto va documentata un'effettiva impossibilità, non solo la positività.

Massime di principio

  • La parte civile non ha interesse ad impugnare una sentenza di proscioglimento o non doversi procedere fondata su difetto di querela: tali pronunce sono processuali e non offrono vantaggi per l'azione civile; chi intende ottenere un risarcimento deve valutare vie civili alternative.
  • Le questioni formali relative alla validità della querela (autenticazione della firma, validità della delega al difensore, momento della nomina del difensore) sono rilevanti e possono determinare l'improcedibilità, ma la parte civile che impugna una pronuncia basata su tali vizi può comunque essere priva di interesse e dunque subire l'inammissibilità del ricorso.
  • Per ottenere il rinvio per legittimo impedimento è necessario fornire idonea documentazione medica e dimostrare l'effettiva impossibilità a comparire; la sola attestazione di positività al virus non è sufficiente dopo l'abrogazione dell'obbligo di isolamento.
  • Chi presenta una querela deve curare le formalità (autenticazione della firma quando richiesta, procura/delega del difensore valida e tempestiva) per evitare che difetti formali determinino l'improcedibilità dell'azione penale.
  • In casi simili è utile valutare contestualmente l'avvio o il proseguimento dell'azione civile separata, poiché l'esito del processo penale per vizi formali potrebbe non essere impugnabile dalla parte civile.
  • Allorché si impugna, accertare preventivamente l'interesse ad agire: se la pronuncia impugnata è meramente processuale e non produce effetti utili alla tutela civile, il ricorso rischia l'inammissibilità per carenza di interesse.

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