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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24267/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva parzialmente accolto l'appello della società contribuente contro la sentenza di primo grado, relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2006. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, depositando la documentazione della domanda e del versamento dovuto; non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, è stata rilevata la causa estintiva del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite tributaria e della mancata istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state compensate tra le parti. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, in ragione della causa estintiva conseguente all'iniziativa della parte controricorrente e del regime di prenotazione a debito per l'amministrazione ricorrente.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6

    La definizione agevolata della controversia comporta che l'eventuale diniego debba essere notificato entro il 31 luglio 2020 e che, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo sia dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • l. n. 136 del 2018

    conv. del d.l. n. 119 del 2018

    La norma è richiamata come legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato quando il processo si estingue per effetto della definizione agevolata aderita dalla parte controricorrente.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge speciale e la parte interessata non presenta istanza di trattazione entro il termine stabilito, il processo deve essere dichiarato estinto.
  • L'estinzione del processo conseguente alla definizione agevolata comporta la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale, con loro permanenza a carico della parte che le ha anticipate.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite, non opera l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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