Cassazione Civile, Ordinanza n. 24267/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva parzialmente accolto l'appello della società contribuente contro la sentenza di primo grado, relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2006. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, depositando la documentazione della domanda e del versamento dovuto; non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, è stata rilevata la causa estintiva del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite tributaria e della mancata istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state compensate tra le parti. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, in ragione della causa estintiva conseguente all'iniziativa della parte controricorrente e del regime di prenotazione a debito per l'amministrazione ricorrente.
Norme richiamate
La definizione agevolata della controversia comporta che l'eventuale diniego debba essere notificato entro il 31 luglio 2020 e che, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo sia dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
conv. del d.l. n. 119 del 2018
La norma è richiamata come legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato quando il processo si estingue per effetto della definizione agevolata aderita dalla parte controricorrente.
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge speciale e la parte interessata non presenta istanza di trattazione entro il termine stabilito, il processo deve essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del processo conseguente alla definizione agevolata comporta la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale, con loro permanenza a carico della parte che le ha anticipate.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite, non opera l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24255/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24256/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24261/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24262/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24264/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24265/2021 del 09/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →