Cassazione Penale, Sentenza n. 23392/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), deducendo: (1) carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari e per una presunta integrazione non consentita delle lacune del provvedimento originario; (2) omissione di valutazione dei rilievi difensivi relativi alle dichiarazioni dei collaboratori (Angrì, Messina, Reale) e rilievo temporale degli elementi investigativi, sostenendo che le prove risalgono al 2015 e non provano l'attualità dell'affiliazione; (3) assenza delle esigenze cautelari e mancato scrutinio dell'attualità del pericolo di reiterazione, invocando il tempo trascorso dagli ultimi accertamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non specifico, perciò inammissibile secondo art. 591 c.p.p.; gli altri motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. I giudici di merito avevano ricostruito e valutato autonomamente una pluralità di elementi indiziari (pregressa condanna definitiva per 416-bis, presenza in luoghi comuni dei sodali, ammissione a consessi mafiosi, 'bacio sulla bocca' come manifestazione rituale indiretta, partecipazione a spedizioni punitivè, riprese video, episodi di danneggiamento con evocazione del nome "Giacinto", discussioni su prestiti usurari, controlli su strada 2017-2019), ritenuti idonei a dimostrare la persistenza dell'affiliazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la doppia presunzione di sussistenza (pericolo di reiterazione e adeguatezza della custodia intramuraria) per i reati di mafia, precisando che il solo "tempo silente" non è prova sufficiente di dissociazione; l'onere di provare l'effettiva e definitiva allontanamento dal sodalizio grava sulla difesa e non è stato assolto. In conseguenza la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la partecipazione può essere dimostrata anche in forme non rituali e che la condotta di adesione è a forma libera, richiedendo lo stabile inserimento nell'organizzazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama la presunzione, nei reati di mafia, di sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e adeguatezza della custodia), presunzione superabile solo con prova concreta di dissociazione o esaurimento dell'attività associativa.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma processuale sulla inammissibilità dei motivi di ricorso generici e non adeguatamente specificati; applicata per dichiarare inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e correlazione con la decisione impugnata.
Richiama il principio secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici e ben argomentati; la Corte ha osservato che la generica critica non soddisfa i requisiti di specificità richiesti.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma citata in relazione allo svolgimento dell'udienza (misure organizzative/telematiche), richiamata soltanto per la forma dell'udienza; non incidente sul merito cautelare.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e ben collegati alla decisione impugnata: critiche generiche alla motivazione portano all'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Una condanna passata per 416-bis può essere valutata dai giudici come elemento significativo in un più ampio compendio probatorio per dedurre la continuità di affiliazione, ma da sola non è sufficiente per fondare l'accusa; serve valutazione congiunta con elementi successivi.
- Per i reati di mafia opera una doppia presunzione circa le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e adeguatezza della custodia in carcere); l'onere di provare la dissociazione o lo scioglimento dell'associazione grava sulla difesa.
- Il "tempo silente" (il decorso temporale tra i fatti e l'adozione della misura) non è di per sé prova di dissociazione: occorrono elementi concreti (es. collaborazione, trasferimento, comportamenti oggettivi) che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari.
- Segni esteriori, comportamenti rituali o partecipazioni a eventi (anche se non formalizzati) possono costituire indizi idonei a dimostrare l'appartenenza o la persistenza nell'associazione mafiosa, purché valutati nel contesto probatorio complessivo.
- La difesa che intenda superare la presunzione cautelare deve proporre elementi concreti e specifici dimostranti la cessazione del rapporto con il sodalizio; mere deduzioni astratte o il solo richiamo al tempo trascorso sono normalmente insufficienti.
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