Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato, su richiesta concordata, la pena di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. Ha dedotto: a) difetto di motivazione sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, con particolare riguardo all'applicazione o meno della circostanza/aggravante richiamata dall'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990; b) eccessività della pena. La Corte osserva che il ricorso non rientra nei motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento e che le censure sono generiche, assertive e in parte esplorative, non emergendo dal testo della sentenza alcun riferimento alla circostanza invocata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena è consentita soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che nel caso concreto le doglianze proposte non vi rientrano. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'aumento oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. ai sensi dell'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Norme richiamate
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo entro i motivi tassativamente indicati dalla norma
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma sostanziale richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del fatto e la riferibilità della pretesa aggravante/circostanza al caso concreto
art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamo oggetto della censura difensiva, ma non risultante in modo specifico dal testo del provvedimento impugnato
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nei limiti previsti, il versamento alla Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ambiti è inammissibile.
- La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo quando l'errore sia manifesto e desumibile dal testo della sentenza, non potendo il ricorrente limitarsi a prospettazioni valutative, generiche o esplorative.
- Non è ammissibile contestare in cassazione, contro una sentenza di patteggiamento, l'entità della pena se la doglianza non si traduce in deduzione di illegalità della pena nei limiti consentiti dalla norma processuale.
- Le doglianze devono essere specifiche e autosufficienti: la mera affermazione che il provvedimento avrebbe trascurato una circostanza o un profilo qualificatorio, senza correlazione puntuale ai fatti e al testo della sentenza, non consente il controllo di legittimità.
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