Cassazione Penale, Sentenza n. 88/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (truffa) per due motivi: 1) carenza e/o insufficienza della motivazione rispetto all'appello, deducendo che la Corte non aveva puntualmente individuato gli artifici e i raggiri e gli elementi sintomatici del dolo iniziale, necessari per distinguere la truffa dal mero inadempimento contrattuale; 2) contraddittorietà/illogicità della motivazione, travisamento del fatto e violazione di legge in relazione all'esclusione, da parte della Corte d'appello, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter c.p.
La decisione
La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, durante il procedimento di legittimità, è intervenuta la remissione della querela da parte delle persone offese, accettata dall'imputato. Trattandosi di reato perseguibile a querela (truffa semplice, art. 640 c.p.), la remissione rituale ha determinato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p. La Suprema Corte ha inoltre rilevato che i motivi di ricorso erano comunque inammissibili o manifestamente infondati, ma ciò non ha impedito di rilevare la sopravvenuta estinzione. In assenza di diversa pattuizione, le spese processuali sono poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p.
Norme richiamate
Norma del codice penale che definisce il delitto di truffa; nel caso, è il reato per cui l'imputato era stato condannato e che è stato estinto a seguito della remissione della querela.
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Dispositivo processuale richiamato come base per l'annullamento senza rinvio: la remissione della querela intervenuta e accettata determina l'estinzione del reato perseguibile a querela e impone al giudice di legittimità di annullare la sentenza.
Norma sulle condotte riparatorie evocata dal ricorrente per chiedere l'estinzione del reato; la Corte ha esaminato il motivo ma ha ritenuto il ricorso, in generale, inammissibile o manifestamente infondato e ha deciso per la remissione della querela come causa estintiva prevalente.
Richiamato nella giurisprudenza citata: la remissione della querela va rilevata fino al termine della condanna irrevocabile in senso formale, dunque la sua efficacia può estendersi anche oltre fasi processuali intermedie.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Dispositivo sul proscioglimento nel merito: la Corte ha osservato che dalla decisione impugnata non risultavano elementi tali da disporre un proscioglimento ex art. 129, comma 2, per cui l'estinzione è dipesa dalla remissione della querela.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese: in assenza di diversa pattuizione nell'atto di remissione, le spese del procedimento sono poste a carico del querelato.
Sezioni Unite, sent. n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino) e altre pronunce richiamate
Dottrina giurisprudenziale interpretata: la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e accettata dall'imputato estingue il reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità, e deve essere rilevata dal giudice di legittimità purché il ricorso sia tempestivo.
Massime di principio
- Se il reato è perseguibile a querela di parte, una remissione di querela rituale e accettata dall'imputato estingue il reato anche se intervenuta durante il giudizio di cassazione; il giudice di legittimità deve rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza senza rinvio.
- La remissione della querela prevale su questioni di ammissibilità del ricorso e può essere rilevata fino al momento della condanna irrevocabile, per cui va sempre verificata la presenza di una remissione intervenuta e accettata.
- L'invocazione di altre cause di estinzione (es. condotte riparatorie ex art. 162-ter) va valutata, ma non ostacola l'effetto estintivo della remissione quando questa sussiste e sia stata accettata.
- Il ricorrente deve comunque proporre il ricorso tempestivamente: la rilevabilità della remissione presuppone che il ricorso non sia tardivo.
- In assenza di diversa pattuizione nell'atto di remissione, le spese processuali possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.; è utile prevedere espressamente accordi sulle spese nell'atto di remissione quando si giunge a patti con la parte offesa.
- Distinguere sempre tra rimessione di querela (effetto estintivo sulla perseguibilità) e altre ipotesi di estinzione o proscioglimento per valutare la strategia difensiva e le conseguenze processuali.
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