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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7401/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) contestazione dell'utilizzo in giudizio della deposizione di operatori di polizia giudiziaria relativa al prelievo e alla comparazione di impronte papillari, in assenza dell'acquisizione in atti della relazione scritta sul rilievo; 2) mancata applicazione della continuazione (reato continuato) con una rapina commessa sei mesi prima; 3) errore materiale nella qualificazione giuridica del fatto: contestazione della rilevanza dell'art. 624-bis (furto in "private dimore") e richiesta di derubricazione a furto semplice (art. 624 e 625 n.2), che comporterebbe, secondo il ricorrente, l'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto le operazioni di individuazione e rilevamento delle impronte come atti urgenti e non ripetibili di natura materiale rientranti nella disciplina dei rilievi (art. 354 c.p.p.), perciò utilizzabili anche mediante deposizione degli operanti senza che fosse necessario il preventivo contraddittorio tipico degli accertamenti tecnici (artt. 359-360 c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha affermato che il riconoscimento della continuazione è un giudizio di fatto a carico del giudice di merito e che l'onere di allegazione degli elementi di "medesimo disegno criminoso" grava su chi ne chiede il riconoscimento; nel caso concreto l'onere non è stato soddisfatto (distanza temporale di circa sette mesi e deduzioni generiche). Sul terzo motivo la Corte ha esercitato il potere officioso di riclassificazione: il fatto si inquadra come furto (art. 624) aggravato dall'effrazione (art. 625 n.2), non come furto in privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis, perché l'esercizio commerciale in orario di chiusura non integra la nozione di "privata dimora"; la riqualificazione era di fatto già riflessa nella determinazione della pena in primo grado; inoltre la prescrizione non è intervenuta perché il termine è stato aumentato in relazione alla recidiva (art. 99) e agli atti interruttivi, risultando ancora non spirato alla data della decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La nozione di "privata dimora" è limitata ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni della vita privata in modo stabile, riservato e non accessibile a terzi senza consenso; un esercizio commerciale in orario di chiusura non rientra in questa nozione

  • art. 624 cod. pen.

    Il fatto va inquadrato come furto semplice, e ciò comporta diversa disciplina edittale rispetto all'art. 624-bis

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    Rilevata l'aggravante della violenza sulle cose (effrazione), integrata dall'apertura forzata dell'ingresso

  • art. 99 comma 4 cod. pen.

    La recidiva specifica e reiterata aumenta il trattamento sanzionatorio e incide sul calcolo del termine di prescrizione

  • art. 354 comma 2 cod. proc. pen.

    I rilievi e le assicurazioni delle fonti di prova, realizzati come operazioni urgenti e non ripetibili, sono utilizzabili in giudizio anche tramite la deposizione degli operatori

  • artt. 359-360 cod. proc. pen.

    Regolano gli accertamenti tecnici (che richiedono contraddittorio e garanzie difensive); la Corte ha distinto tali accertamenti dalle operazioni meramente materiali di reperimento e comparazione delle tracce

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riguarda l'applicazione della continuazione in sede esecutiva; il suo riconoscimento richiede adeguata valutazione dei concreti indicatori del medesimo disegno criminoso

  • art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di legittimità di esercitare poteri officiosi di qualificazione del fatto, anche se estranei ai motivi di impugnazione

  • art. 161 cod. pen.

    Disciplina gli aumenti del termine prescrizionale in presenza di circostanze aggravanti; la Corte ha indicato che, con la recidiva e atti interruttivi, il termine è risultato elevato fino a 16 anni, 6 mesi e 20 giorni

Massime di principio

  • Le operazioni di repertamento e confronto delle impronte papillari, se urgenti e non ripetibili, sono atti materiali utilizzabili in giudizio tramite la deposizione degli operatori anche in assenza della relazione tecnica: non sempre si applicano le garanzie proprie degli accertamenti tecnici (artt. 359-360 c.p.p.)
  • La qualificazione della continuazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito; chi invoca la continuazione deve fornire elementi specifici e concreti che dimostrino il "medesimo disegno criminoso" (omogeneità degli indici, contiguità spazio-temporale, pianificazione), non bastando la mera contiguità cronologica o la similarità tipologica
  • Il giudice di legittimità può esercitare il potere officioso di riclassificazione del fatto (art. 609 c.p.p. comma 2): se la riqualificazione porta a diversa configurazione della fattispecie, occorre verificare la sussistenza dei presupposti procedurali (es. procedibilità, querela) e gli effetti sulla prescrizione
  • La presenza di recidiva e di atti interruttivi incide sensibilmente sul calcolo del termine di prescrizione; prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione è necessario il calcolo concreto dei termini applicando gli aumenti previsti
  • In impugnazione in Cassazione, le censure meramente riproduttive di questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito sono frequentemente ritenute manifestamente infondate; occorre contestare specificamente i passaggi decisivi della motivazione

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