Cassazione Penale, Sentenza n. 13537/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su: (i) violazione o errata applicazione dell'art. 62 n.6 c.p. (art. 606 lett. b c.p.p.); (ii) mancata motivazione in ordine all'invio di una somma a titolo di risarcimento a favore delle persone offese (art. 606 lett. e c.p.p.). Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23.8 D.L. 137/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando la carenza di interesse del ricorrente: poiché era stata riconosciuta la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p., l'eventuale correzione dei profili dedotti non poteva concretamente comportare per l'imputata un esito più favorevole (richiamo al comma finale dell'art. 69 c.p. sull'equivalenza). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Contestata dal ricorrente come violata o applicata erroneamente; la Corte ha ritenuto che anche se fosse accertato il vizio ciò non avrebbe portato a vantaggio concreto del ricorrente a causa del riconoscimento della recidiva.
Norma di riferimento per il motivo relativo a violazione o errata applicazione di norme sostanziali; impugnazione ritenuta priva di interesse concreto.
Norma di riferimento per il motivo relativo a carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la censura, anche se fondata, non avrebbe alterato la posizione sostanziale del ricorrente.
Predisposto il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione procedurale.
Riconoscimento della recidiva come contestata; elemento decisivo per escludere la possibilità di un miglioramento concreto della posizione dell'imputata in caso di accoglimento del ricorso.
Richiamato in relazione alla limitazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze: l'equivalenza riconosciuta impedisce che una diversa valutazione produca un beneficio pratico per il ricorrente.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Sez. 1, n. 47675 del 24/11/2011 (Loffredo Rv. 252183 - 01)
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui l'impugnazione deve mirare all'eliminazione di una lesione di un diritto con vantaggio pratico per il ricorrente; l'esattezza giuridica astratta non è di per sé sufficiente.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se l'accoglimento non può concretamente migliorare la posizione del ricorrente: l'interesse concreto è requisito di ammissibilità.
- Se la recidiva è stata riconosciuta, può risultare impossibile ottenere un risultato più favorevole a seguito della riconsiderazione delle circostanze, limitando l'efficacia di censure formali sulla motivazione o sull'applicazione della legge.
- Contestare la motivazione in ordine a un obbligo di risarcimento richiede dimostrare un pregiudizio concreto e che la rettifica inciderebbe sulla posizione sostanziale del condannato.
- Non è sufficiente sollevare questioni di diritto astratte: il ricorrente deve dimostrare un vantaggio pratico conseguente all'accoglimento delle doglianze.
- In caso di proposizione colposa di ricorso manifestamente privo di interesse, la Corte può condannare il ricorrente a spese e a somme a favore della cassa delle ammende.
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