Cassazione Penale, Sentenza n. 28552/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, deducendo: (1) violazione degli artt. 292 e 309 c.p.p. e carenza assoluta della motivazione, per aver il Tribunale del Riesame utilizzato formule di stile e motivazione "per relationem" rispetto all'ordinanza del GIP di Palmi; (2) manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di reità, in particolare sostenendo che i sopralluoghi attribuiti a VERSACE (marzo e novembre 2018) fossero irrilevanti perché la vittima si trovava all'estero e che il significativo intervallo temporale fra sopralluogo e omicidio escluderebbe un ruolo di coordinamento; inoltre rilevava elementi di mancato controllo degli spostamenti della vittima (deviazione per Milano).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e per riproposizione di doglianze di merito già affrontate dal Tribunale del Riesame. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., il giudice competente può motivare anche "per relationem" richiamando la precedente ordinanza del giudice incompetente se rimangono identici contestazione e rappresentazione fattuale; ha altresì ricordato i limiti del sindacato di legittimità (improprio riesame del merito e divieto di rinnovata valutazione delle prove). Sulla sostanza, ha ritenuto congrua e logica la valutazione del Tribunale del Riesame circa la gravità indiziaria (visite a Pesaro, false generalità in strutture ricettive, uso e cessione di SIM card, ulteriori sopralluoghi, precedente condanna per favoreggiamento di latitanza), non viziata da evidente illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria (circa 3.000 euro) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il giudice competente deve decidere autonomamente entro venti giorni ma può motivare facendo rinvio alle valutazioni del giudice precedente dichiaratosi incompetente (motivazione "per relationem") se non sono mutate la contestazione o la rappresentazione degli elementi di fatto.
Produce i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e) citati dal ricorrente; la Corte sottolinea che i motivi devono essere specifici e non la riproduzione delle doglianze di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione quando il richiamo alla precedente ordinanza consente comunque il controllo del percorso logico-giuridico.
Richiamato nella censura relativa alla motivazione del riesame; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame adeguata e conforme ai limiti di legge.
Richiamato nella giurisprudenza citata: la partecipazione ai sopralluoghi e ad atti preparatori può configurare concorso nel reato, fornendo apporto causale anche se non esecutivo.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e a una multa.
Riferimento dottrinale/giurisprudenziale sulla sufficienza della motivazione anche mediante richiamo a precedente ordinanza coercitiva inefficace per vizi di forma ma valida nei contenuti sostanziali.
Massime di principio
- Il giudice che riceve la richiesta cautelare da un altro foro competente può motivare per relationem richiamando l'ordinanza del giudice precedente se non sono mutate le contestazioni o la rappresentazione dei fatti; tale pratica non viola l'obbligo di motivazione se il richiamo consente il controllo del percorso logico-giuridico.
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: i ricorsi che si limitano a riproporre in cassazione le stesse doglianze di fatto già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili.
- Nei giudizi cautelari, la partecipazione a sopralluoghi o ad attività preparatorie può costituire contributo causale e concorrente all'evento omicidiario ai sensi dell'art. 110 c.p., anche se la partecipazione non include la fase esecutiva e anche se la vittima non è fisicamente presente al momento del sopralluogo.
- Per essere ammissibile, il motivo in Cassazione deve essere specifico e argomentato: non bastano affermazioni apodittiche o semplici riproduzioni dell'atto di riesame; occorre indicare i vizi di diritto connessi alla decisività degli elementi di fatto.
- Lamentare "illogicità" della motivazione richiede dimostrare vizi logici manifesti e decisivi; mere alternative interpretative o congetture non sono sufficienti a prevalere in sede di legittimità.
- Chi propone ricorso deve essere consapevole del rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dovuta a doglianze manifestamente infondate o alla mera riproposizione del merito.
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