Cassazione Penale, Sentenza n. 40139/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 23/02/2024 con cui il Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo del detenuto avverso la circolare DAP del 2/10/2017 che impone ai detenuti sottoposti al regime differenziato (art. 41-bis) l'obbligo di riconsegnare pentolame, fornellino e stoviglie e vieta la cottura dei cibi tra le 20:00 e le 07:00. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 69 della L. 354/1975 (Ordinamento penitenziario) e dell'art. 666 c.p.p., richiamando pronunce costituzionali e di legittimità sul diritto a cottura/riscaldamento di cibi e deducendo discriminazione rispetto ai detenuti di altri circuiti; ha inoltre contestato la mancata fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'istanza come reclamo generico ex art. 35 Ord. pen. e non come tutela giurisdizionale piena ex art. 35-bis/69. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'Amministrazione penitenziaria può disciplinare orari e modalità di vita quotidiana (art. 36 lett. b) d.P.R. 230/2000) e che limiti alla cottura sono compatibili se non risultano ingiustificatamente discriminatori o vessatori rispetto ai detenuti in regime comune. Nel caso specifico il ricorrente non ha fornito elementi concreti che dimostrassero che la limitazione sia irragionevole o priva di giustificazione collegata alle esigenze del regime differenziato; quindi mancava la prova di una lesione di un diritto soggettivo impugnabile con la procedura speciale. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario), art. 35
Disciplina il reclamo generico volto alla tutela dell'interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena; non è strumento di tutela piena dei diritti soggettivi se l'interesse non attiene a beni essenziali della persona.
Legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario), art. 35-bis
Rimedio giurisdizionale per la lesione di un diritto soggettivo concreto e attuale da parte dell'Amministrazione penitenziaria; la sua attivazione presuppone la prova o la configurabilità di un vero e proprio "diritto" leso.
Legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario), art. 69
Norma collegata alla tutela giurisdizionale dei reclami per la verifica di lesione di posizioni giuridiche del detenuto; collegata alla procedura prevista dagli artt. 14-ter e 35-bis.
Codice di procedura penale, art. 666
Norma che disciplina la fissazione dell'udienza in caso di impugnazioni dei provvedimenti di amministrazione penitenziaria; il ricorso non ha avuto successo nel lamentare la mancata fissazione dell'udienza perché la questione preliminare era la qualificazione dell'istanza.
D.P.R. n. 230/2000, art. 36, lett. b)
Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria la potestà di disciplinare, tramite regolamento interno, gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana dei detenuti; utilizzata dalla Corte per giustificare la legittimità delle fasce orarie per la cottura.
D.P.R. n. 230/2000, art. 13, comma 4
Richiamato come base della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nelle camere detentive; la regolamentazione delle modalità rientra nel bilanciamento gestionale dell'istituto.
Circolare DAP 2/10/2017
Atto amministrativo impugnato che prevede il divieto di cottura in determinate fasce orarie e l'obbligo di riconsegna di pentolame/fornellino per i detenuti sottoposti al regime differenziato; la Corte ha ritenuto che la mera esistenza della circolare non basti a dimostrare la illegittimità senza prove della ingiustificata discriminazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2018
Ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 41-bis limitatamente al divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti in regime speciale, riconoscendo il diritto a forme minime di normalità (es. possibilità di riscaldare o preparare cibi), ma non escludendo che l'esercizio del diritto possa essere regolato da limiti ragionevoli e non discriminatori.
Massime di principio
- Per far valere l'illegittimità di un atto o di una circolare penitenziaria occorre dimostrare la lesione di un diritto soggettivo concreto e attuale; una contestazione generica sulla "corretta esecuzione della pena" può essere ricondotta al reclamo ex art. 35 e risultare non impugnabile con il rimedio pieno.
- Il Magistrato di sorveglianza deve preliminarmente qualificare l'istanza: se risulta che è in gioco un diritto soggettivo va applicata la procedura di tutela giurisdizionale (art. 35-bis/69); in mancanza la domanda resta reclamo generico (art. 35) e può essere inammissibile.
- L'Amministrazione penitenziaria ha competenza a disciplinare orari e modalità della vita carceraria (d.P.R. 230/2000): limiti come fasce orarie per la cottura sono legittimi se motivati da esigenze organizzative e di sicurezza e non risultano arbitrari o discriminatori.
- La censura ha maggiori possibilità di successo se il ricorrente dimostra (con elementi concreti) che la limitazione è applicata senza giustificazione rispetto ad altri detenuti e produce un aggravio ingiustificato o un carattere "vessatorio" rispetto al regime ordinario.
- Nel ricorso va indicata chiaramente la violazione di un diritto tutelabile e va fornita prova delle circostanze comparative e organizzative (es. applicazione differenziata non motivata, durata irragionevole delle fasce orarie, effetti pratici sulla fruizione minima del diritto), nonché richiesto espressamente il tipo di misura ripristinatoria o il rinvio utile per accertamenti.
- Se si contesta la mancata fissazione dell'udienza ex art. 666 c.p.p., è opportuno evidenziare in modo specifico l'esistenza e la gravità del pregiudizio e chiedere espressamente il contraddittorio; tuttavia tale vizio non sopperisce all'insufficienza della prova della lesione di un diritto soggettivo.
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