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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31568/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto l'appello cautelare contro il rigetto, da parte del G.I.P., della richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella domiciliare. Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe valutato correttamente le questioni sollevate in particolare: a) l'importanza del tempo trascorso dai fatti (e non dall'inizio della misura) come elemento attenuante delle esigenze cautelari; b) la rilevanza dell'attività lavorativa svolta prima dell'arresto e della possibilità di riprenderla; c) l'asserita carenza motivazionale sulla attualità e proporzionalità della misura custodiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale non avesse errato nel ritenere che non sussistessero elementi nuovi idonei a rivedere il quadro cautelare: l'attività lavorativa e di volontariato richiamata dal ricorrente non erano elementi sopravvenuti tali da attenuare le esigenze cautelari, essendo in parte coincidenti con il periodo dei fatti; inoltre, ai fini della revoca o sostituzione della misura, rileva il tempo trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura (art. 299 c.p.p.) e non il solo arco temporale decorrente dai fatti, sicché la doglianza sul computo del tempo è manifestamente infondata. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Deve valutarsi, al momento dell'adozione della misura cautelare, il tempo trascorso dalla commissione del reato senza ulteriori manifestazioni di pericolosità; tale valutazione è richiesta al giudice che dispone la misura

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare rileva il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura; il mero tempo intercorso dai fatti non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca/sostituzione salvo che emerga un fatto sopravvenuto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente nelle ipotesi di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla formulazione dei motivi in cassazione rispetto ai quali il ricorso è stato proposto nei termini consentiti

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Normativa sostanziale relativa ai reati per i quali era indagato il ricorrente (illecito in materia di stupefacenti), richiamata nel quadro fattuale della misura cautelare

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale agli adempimenti della Cancelleria dopo la decisione

Massime di principio

  • Per revoca o sostituzione di una misura cautelare rileva soprattutto il tempo decorrente dall'applicazione o dall'esecuzione della misura stessa: il semplice decorso del tempo dai fatti non è sufficiente se non corredato da elementi nuovi e sopravvenuti che attenuino le esigenze cautelari
  • Elementi quali lavoro o attività di volontariato possono essere valutati ma hanno valore probatorio decisivo solo se emergono come fatti nuovi o sopravvenuti rispetto alla misura; attività svolte prima o in coincidenza con i fatti contestati hanno minore rilevanza
  • Chi chiede la sostituzione/revoca deve proporre e documentare elementi concreti e nuovi capaci di modificare il giudizio sulle esigenze di prevenzione, accertamento e reità che giustificano la custodia; la motivazione del giudice deve valutare esplicitamente tali elementi
  • Gli errori di valutazione del Tribunale di merito quali la valutazione della rilevanza del tempo trascorso sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti della legge e quando sussista concreta violazione di norme rilevanti; altrimenti il ricorso è inammissibile
  • In sede di impugnazione è necessario prestare attenzione ai limiti formali e sostanziali (es. art. 173 disp. att.) per formulare motivi ammissibili in cassazione

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