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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7338/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato, dopo riqualificazione del fatto, per tentato riciclaggio e ricettazione (artt. 56 e 648-bis c.p.), lamentando: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo dei reati (sostenendo che la mera presenza sulla scena non dimostra dolo e che la resistenza a P.U. sarebbe stata solo passiva); (2) contraddittorietà e insufficiente motivazione sulla responsabilità penale, sulla determinazione della pena e sull'omessa valutazione della richiesta di sospensione condizionale della pena. Denunciava anche eccessività della pena e mancata considerazione di circostanze favorevoli (incensuratezza, comportamento successivo, entità della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi, considerati congiuntamente, in parte aspecifici e generici e in parte privi di interesse; ha confermato che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente e basato sulle risultanze istruttorie (verbali di arresto e sequestro, condotte violente e inviti a fuggire) l'esistenza dell'elemento soggettivo per ricettazione e tentato riciclaggio. Ha inoltre ritenuto inammissibili come generici i profili relativi all'art. 337 c.p. e alla sospensione condizionale per carenza di specificità e perché non era stato fornito un adeguato confronto con la motivazione di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un'ammenda di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sulla punibilità del tentativo e sulla riduzione della pena; la Corte d'appello ha applicato la riduzione minima prevista, motivando la scelta in relazione alla gravità e al contesto organizzato delle condotte

  • art. 648-bis cod. pen.

    Reato di riciclaggio; il fatto è stato riqualificato in tentato riciclaggio sulla base degli elementi probatori che indicano consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni

  • art. 648 cod. pen.

    Reato di ricettazione richiamato nella contestazione; la Corte ha ritenuto dimostrato il dolo sulla base delle condotte dell'imputato

  • art. 337 cod. pen.

    Resistenza a pubblico ufficiale; la Cassazione non ha esaminato nel merito la censura su questo capo perché il motivo di appello originario era generico e privo dei requisiti di specificità

  • artt. 533, 535 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel motivo di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e reiterative rispetto all'appello

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Disciplina dei motivi di appello; la Corte ha richiamato l'obbligo di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ritenendo il motivo sull'art. 337 c.p. difettoso per mancanza dei requisiti dell'art. 581

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'imposizione di ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente a spese e a un'ammenda di euro 3.000

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dei benefici: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito richiamasse adeguatamente gli elementi rilevanti ai fini della dosimetria e della valutazione dei benefici

  • art. 133-bis cod. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 133 quale riferimento ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito nel richiamare la gravità del reato e gli elementi aggravanti

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto e la ricostruzione probatoria operate dai giudici di merito sono vincolanti in Cassazione salvo vizio di motivazione palese, contraddittorietà o manifesta illogicità: un ricorso che si limiti a richiedere una diversa valutazione dei fatti senza confutare specificamente la motivazione è inammissibile
  • I motivi di appello e di cassazione devono essere specifici e adeguatamente motivati: argomentazioni generiche o ripetitive, prive dell'indicazione degli elementi probatori contestati, non soddisfano i requisiti di ammissibilità (art. 581 c.p.p.) e comportano l'inammissibilità del ricorso successivo
  • Per contestare l'elemento soggettivo di reati come ricettazione o riciclaggio è necessario confrontarsi punto per punto con le emergenze probatorie e la motivazione dei giudici di merito; la mera contestazione astratta non è sufficiente
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è inesistente, illogica o arbitraria; termini generici quali 'pena congrua' sono spesso sufficienti se inseriti in un contesto motivazionale coerente
  • La richiesta di benefici (es. sospensione condizionale) deve essere sostenuta da argomentazioni concrete e richiamo alle circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 133 e 133-bis c.p.; l'omessa decisione su una domanda generica non comporta automaticamente annullamento
  • Un ricorso per cassazione manifestamente infondato o formato in violazione delle regole di specificità può comportare oltre al rigetto anche la condanna alle spese e l'applicazione di ammende ex art. 616 c.p.p.

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