Cassazione Penale, Sentenza n. 7338/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato, dopo riqualificazione del fatto, per tentato riciclaggio e ricettazione (artt. 56 e 648-bis c.p.), lamentando: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo dei reati (sostenendo che la mera presenza sulla scena non dimostra dolo e che la resistenza a P.U. sarebbe stata solo passiva); (2) contraddittorietà e insufficiente motivazione sulla responsabilità penale, sulla determinazione della pena e sull'omessa valutazione della richiesta di sospensione condizionale della pena. Denunciava anche eccessività della pena e mancata considerazione di circostanze favorevoli (incensuratezza, comportamento successivo, entità della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi, considerati congiuntamente, in parte aspecifici e generici e in parte privi di interesse; ha confermato che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente e basato sulle risultanze istruttorie (verbali di arresto e sequestro, condotte violente e inviti a fuggire) l'esistenza dell'elemento soggettivo per ricettazione e tentato riciclaggio. Ha inoltre ritenuto inammissibili come generici i profili relativi all'art. 337 c.p. e alla sospensione condizionale per carenza di specificità e perché non era stato fornito un adeguato confronto con la motivazione di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un'ammenda di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulla punibilità del tentativo e sulla riduzione della pena; la Corte d'appello ha applicato la riduzione minima prevista, motivando la scelta in relazione alla gravità e al contesto organizzato delle condotte
Reato di riciclaggio; il fatto è stato riqualificato in tentato riciclaggio sulla base degli elementi probatori che indicano consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni
Reato di ricettazione richiamato nella contestazione; la Corte ha ritenuto dimostrato il dolo sulla base delle condotte dell'imputato
Resistenza a pubblico ufficiale; la Cassazione non ha esaminato nel merito la censura su questo capo perché il motivo di appello originario era generico e privo dei requisiti di specificità
artt. 533, 535 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel motivo di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e reiterative rispetto all'appello
Disciplina dei motivi di appello; la Corte ha richiamato l'obbligo di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ritenendo il motivo sull'art. 337 c.p. difettoso per mancanza dei requisiti dell'art. 581
Consente la condanna alle spese e l'imposizione di ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente a spese e a un'ammenda di euro 3.000
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dei benefici: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito richiamasse adeguatamente gli elementi rilevanti ai fini della dosimetria e della valutazione dei benefici
Richiamato unitamente all'art. 133 quale riferimento ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito nel richiamare la gravità del reato e gli elementi aggravanti
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto e la ricostruzione probatoria operate dai giudici di merito sono vincolanti in Cassazione salvo vizio di motivazione palese, contraddittorietà o manifesta illogicità: un ricorso che si limiti a richiedere una diversa valutazione dei fatti senza confutare specificamente la motivazione è inammissibile
- I motivi di appello e di cassazione devono essere specifici e adeguatamente motivati: argomentazioni generiche o ripetitive, prive dell'indicazione degli elementi probatori contestati, non soddisfano i requisiti di ammissibilità (art. 581 c.p.p.) e comportano l'inammissibilità del ricorso successivo
- Per contestare l'elemento soggettivo di reati come ricettazione o riciclaggio è necessario confrontarsi punto per punto con le emergenze probatorie e la motivazione dei giudici di merito; la mera contestazione astratta non è sufficiente
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è inesistente, illogica o arbitraria; termini generici quali 'pena congrua' sono spesso sufficienti se inseriti in un contesto motivazionale coerente
- La richiesta di benefici (es. sospensione condizionale) deve essere sostenuta da argomentazioni concrete e richiamo alle circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 133 e 133-bis c.p.; l'omessa decisione su una domanda generica non comporta automaticamente annullamento
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato o formato in violazione delle regole di specificità può comportare oltre al rigetto anche la condanna alle spese e l'applicazione di ammende ex art. 616 c.p.p.
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