Cassazione Civile, Ordinanza n. 08518/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un fornitore di ristorazione per ottenere il pagamento di una fattura relativa a pasti somministrati a favore dell'ente resistente. In primo grado l'opposizione al decreto era stata rigettata e il decreto confermato; in appello, invece, il Tribunale ha riformato la decisione, revocando il decreto ingiuntivo. Il fornitore ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle regole sulle prove testimoniali e sul principio di prova per iscritto, sostenendo che la prova per testi fosse inammissibile e che il documento valorizzato dal giudice di merito non potesse essere considerato principio di prova; (2) errata valutazione delle prove e della credibilità di un testimone, ritenuto non attendibile perché associato all'ente e non presente alla dazione di denaro; (3) motivazione insufficiente e contraddittoria, con riferimento al valore probatorio del prospetto sui pasti e alla mancata querela di falso; (4) erronea regolazione delle spese, perché il giudice d'appello avrebbe dovuto porle a carico della controparte in ragione dell'accoglimento dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando che il ricorrente non aveva adeguatamente indicato e riprodotto gli atti e non aveva dimostrato di avere tempestivamente eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché diretti soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in cassazione. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la soccombenza va valutata secondo il criterio della causalità rispetto alla necessità del giudizio, sicché correttamente le spese erano state poste a carico della parte che aveva dato causa alla lite. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con riproduzione del contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda e puntuale indicazione della loro collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
L'onere di deposito e di indicazione dei documenti e degli atti processuali è funzionale a consentire il controllo di legittimità sulla decisività delle censure.
I limiti di ammissibilità della prova testimoniale non attengono all'ordine pubblico e devono essere eccepiti tempestivamente dalla parte interessata, altrimenti la prova si considera ritualmente acquisita.
La prova testimoniale può essere ammessa per confermare un documento già acquisito che costituisca principio di prova per iscritto.
La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
La dedotta incapacità a testimoniare non è stata ritenuta decisiva ai fini dell'ammissibilità della censura, che mirava comunque a una nuova valutazione delle prove.
La querela di falso era richiamata come strumento per contestare l'eventuale alterazione di un documento, ma la ricorrente non aveva proposto tale mezzo.
Il motivo che invocava l'onere della prova è stato considerato assorbito nella contestazione in fatto e nella ricostruzione probatoria non consentita in cassazione.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza/c causalità rispetto alla lite: è soccombente chi ha dato causa al giudizio rendendo necessario l'accertamento giudiziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: chi deduce errori su prove o atti processuali deve riprodurne il contenuto essenziale e indicarne specificamente la collocazione nei fascicoli di merito, altrimenti la censura è inammissibile.
- La contestazione dell'ammissibilità della prova testimoniale, quando fondata su limiti non attinenti all'ordine pubblico, deve essere sollevata tempestivamente dalla parte interessata; in difetto, la prova resta ritualmente acquisita.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove né sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, salvo specifici vizi di legge o motivazione nei limiti oggi ammissibili.
- La prova testimoniale può essere utilizzata per confermare un documento che costituisca principio di prova per iscritto, se ricorrono i presupposti di legge.
- Ai fini delle spese processuali, la soccombenza va letta anche in chiave causale: è soccombente la parte che ha provocato il giudizio rendendo necessario l'intervento del giudice.
Come è indicizzato
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