Ordinanza n. 1618/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del giudizio di non idoneità espresso con verbale del 15 ottobre 2025 della Commissione attitudinale del concorso per l’assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale di Sanità – Servizio di Psicologia; degli atti conseguenti e connessi; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2026: del decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale espresso dalla Commissione del concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti conseguenti e, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso il 15 ottobre 2025 dalla Commissione attitudinale del concorso per l'assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 3.117 posti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori. Il testo non espone in dettaglio le censure di merito, ma dà atto che esse erano rivolte contro l'esclusione della candidata dal concorso. Il TAR ha inoltre rinviato al merito ogni valutazione sulla validità della notifica dei motivi aggiunti al controinteressato, effettuata a un indirizzo che non risultava presente nei pubblici elenchi richiamati dalla normativa, sebbene la ricorrente avesse riferito che l'indirizzo le era stato fornito dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova domanda cautelare, ritenendo insussistente il necessario fumus boni iuris. A fondamento della decisione ha richiamato l'ordinanza dello stesso TAR Lazio del 19 novembre 2024, n. 6442 e l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione VI, del 13 febbraio 2026, n. 513, entrambe ritenute espressive della carenza di fumus nelle censure proposte dalla candidata contro la sua esclusione dal concorso. La questione relativa alla notifica dei motivi aggiunti al controinteressato è stata rinviata alla fase di merito e non è stata definita con l'ordinanza. Il periculum in mora non è specificamente analizzato nel testo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
artt. 3-bis l. n. 53/1994 e 16-ter d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012
Sono richiamati con riferimento alla verifica, rinviata al merito, dell'indirizzo utilizzato per la notificazione dei motivi aggiunti e della sua presenza nei pubblici elenchi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali della ricorrente mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato può essere negata quando le censure non presentano il necessario fumus boni iuris, anche alla luce di precedenti ordinanze riferite alla medesima esclusione concorsuale.
- La questione relativa alla validità della notificazione dei motivi aggiunti può essere riservata alla fase di merito quando non è necessario definirla per decidere la domanda cautelare.
- La mancata presenza dell'indirizzo del destinatario nei pubblici elenchi rilevanti ai fini della notificazione telematica costituisce una questione da valutare nel giudizio, senza che il giudice debba necessariamente definirla nella fase cautelare quando la domanda è comunque infondata sotto il profilo del fumus boni iuris.
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