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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08019/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2009 emesso su terreni di proprietà della contribuente e destinati a cava. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello della contribuente avverso il rigetto di primo grado. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando in sostanza la valutazione delle prove e la qualificazione dei terreni; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa; con il terzo ha censurato la condanna al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo la censura non scrutinabile in cassazione perché, in presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; inoltre la doglianza mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni vi era una decisione implicita di rigetto, logicamente incompatibile con la soluzione adottata nel merito sulla natura edificabile dei terreni e quindi sulla fondatezza dell’imposizione. Ha accolto il terzo motivo, perché l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica ai giudizi tributari; di conseguenza ha cassato la sentenza limitatamente a tale capo e ha deciso nel merito escludendo il raddoppio del contributo unificato. Le spese sono state compensate per il parziale accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta in sostanza a contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura, ma non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per la censura di omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione sulle sanzioni era stata decisa implicitamente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia non ricorre quando la questione sia stata rigettata implicitamente per incompatibilità logica con la decisione resa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica ai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale di carattere sanzionatorio riferita al processo civile.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per il regime della doppia conforme e l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in mancanza di specifica indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito.

Massime di principio

  • Nel caso di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d’appello.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
  • La mancata espressa pronuncia su una domanda o eccezione non integra omessa pronuncia quando la questione risulti implicitamente rigettata perché logicamente incompatibile con la soluzione adottata sul merito della controversia.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera nei giudizi tributari, essendo una misura sanzionatoria eccezionale circoscritta al processo civile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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