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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50303/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per tre motivi: (1) vizio di motivazione e mancata verifica del dolo specifico richiesto dall'art. 5 D.Lgs. 74/2000, sostenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione per il 2011 fosse dovuta a dimenticanza, confusione personale/familiare e alla convinzione di non avere debiti tributari; (2) omissione della valutazione e applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità), perché la condotta sarebbe stata frutto di mera negligenza; (3) contestazione del trattamento sanzionatorio, chiedendo l'applicazione del regime sanzionatorio anteriore alla novella del D.Lgs. 158/2015 e la considerazione di circostanze mitigate (intensità ridotta del dolo, condizioni di vita, condotte successive).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la motivazione dei giudici di merito (casi di "doppia conforme"): il dolo specifico è stato ritenuto suffragato dall'entità del superamento della soglia di punibilità e dalla piena disponibilità/informazione della documentazione contabile da parte dell'imputato (consapevolezza del debito IVA). Ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la non tenuità dell'offesa, considerando rilevante l'ammontare evaso. Ha ritenuto corretta la determinazione della pena (pena base di 1 anno e 6 mesi, compatibile con l'intervallo edittale vigente all'epoca e motivata con il consistente superamento della soglia e la presenza di precedenti). Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5 (omessa dichiarazione)

    Il dolo specifico di evasione può essere desunto dall'entità del superamento della soglia di punibilità unitamente alla consapevolezza, da parte dell'obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta; tale principio è stato ritenuto applicato correttamente dai giudici di merito.

  • Codice penale - art. 131-bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

    Non applicabile nel caso concreto per la consistente entità dell'imposta evasa. Il giudizio di tenuità si effettua con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti purché siano indicati quelli ritenuti rilevanti.

  • Codice penale - art. 133 (criteri per la determinazione della pena)

    Fornisce i criteri per valutare la gravità dell'offesa e le circostanze personali e oggettive nella determinazione della pena e nella valutazione della tenuità ai fini dell'art. 131-bis; i giudici non devono necessariamente esaminare tutti i singoli elementi se indicano quelli rilevanti.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Consente l'addebito delle spese del procedimento al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per imporre le spese a carico del ricorrente.

  • D.Lgs. 158/2015 (novella del trattamento sanzionatorio)

    Richiamata nella doglianza del ricorrente in ordine alla normativa sanzionatoria applicabile; la Corte ha ritenuto che la pena inflitta fosse conforme all'intervallo edittale vigente all'epoca dei fatti e correttamente determinata.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende e alla valutazione dell'eventuale colpa nella presentazione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistesse colpa tale da escludere il versamento equitativo.

Massime di principio

  • Nei reati tributari di omessa dichiarazione il dolo specifico può essere inferito dall'entità dell'evasione se connesso alla consapevolezza dell'obbligo e della somma dovuta; la mera dichiarazione di dimenticanza va valutata criticamente alla luce dei dati probatori.
  • L'art. 131-bis c.p. (tenuità) non è applicabile automaticamente: la valutazione dipende dall'entità dell'offesa e dai criteri dell'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare tutte le circostanze previste, ma occorre indicare quelle ritenute rilevanti.
  • La presenza di un "doppio conforme" (due decisioni di merito convergenti) rafforza la valutazione di legittimità e rende più difficile l'ammissibilità del ricorso per motivi che non smontano la motivazione comune.
  • La determinazione della pena deve rispettare l'intervallo edittale vigente al tempo del fatto; il giudice ha ampia discrezionalità nel valutare aggravanti e attenuanti purché adeguatamente motivate.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme equitative verso la Cassa delle Ammende se non risultano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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