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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35080/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un lavoratore per recuperare la maggiore ritenuta IRPEF applicata dal datore di lavoro su una somma di € 185.000,00 netti corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. La somma era stata indicata nel verbale di conciliazione come incentivo all'esodo e il contribuente sosteneva che dovesse applicarsi la tassazione agevolata prevista dall'art. 19, comma 4-bis, TUIR. L'Ufficio aveva opposto silenzio-rifiuto; il giudice di primo grado aveva respinto la domanda; la CTR del Lazio aveva invece accolto l'appello del contribuente ritenendo che la somma fosse effettivamente un incentivo a lasciare l'azienda. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di tardività della domanda di rimborso; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la domanda fosse tardiva perché proposta oltre il termine di decadenza; 3) violazione dell'art. 19, comma 4-bis, TUIR, contestando la qualificazione della somma come incentivo all'esodo, poiché la corresponsione derivava da una conciliazione giudiziale volta a chiudere una lite sul licenziamento per giusta causa e non da un vero incentivo alle dimissioni/uscita anticipata dal lavoro.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi e ha accolto il terzo. Ha ritenuto che la CTR non fosse incorsa in omessa pronuncia sulla tardività della domanda, perché il rigetto implicito dell'eccezione derivava dall'accoglimento della pretesa di rimborso; ha poi giudicato tempestiva la domanda di rimborso, individuando il dies a quo nel momento della dichiarazione annuale dei redditi e non nella data della ritenuta o del pagamento. Sul punto decisivo, tuttavia, ha affermato che le somme corrisposte in sede di conciliazione giudiziale per definire una controversia su licenziamento e spettanze di fine rapporto non sono un vero incentivo all'esodo, anche se così denominate nell'accordo, perché hanno una causa propria e diversa: chiudere la lite e regolare i rapporti economici connessi al pregresso rapporto di lavoro. Di conseguenza, la tassazione agevolata ex art. 19, comma 4-bis, TUIR non era applicabile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato l'originario ricorso del contribuente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dell'art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo se la domanda o eccezione ritualmente proposta è stata effettivamente trascurata; nel caso concreto la CTR ha reso un rigetto implicito dell'eccezione di tardività accogliendo la domanda principale.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.

    È il parametro formale per denunciare l'omessa pronuncia.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, in casi come quello in esame, decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; la domanda presentata entro tale termine è tempestiva.

  • art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986

    per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori... l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto

    La disposizione agevolativa ha natura eccezionale e di stretta interpretazione; non si applica alle somme corrisposte in sede di conciliazione giudiziale per definire una controversia sul licenziamento, anche se formalmente qualificate come incentivo all'esodo.

  • art. 16, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dall'art. 19, comma 4-bis, t.u.i.r.

    È il parametro richiamato dalla disciplina dell'agevolazione per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto.

  • art. 384 c.p.c.

    la causa può essere decisa nel merito

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere la causa nel merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata per la fase camerale.

  • art. 17 d.P.R. n. 917/1986

    È il previgente riferimento normativo dell'attuale art. 19, comma 4-bis, TUIR.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice di merito implica logicamente il rigetto dell'eccezione non espressamente esaminata, poiché la statuizione principale è incompatibile con l'accoglimento di quella eccezione.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede la specifica indicazione e trascrizione della domanda o eccezione e degli atti processuali rilevanti; la Corte non può compiere una ricerca autonoma degli atti.
  • In materia di rimborso delle imposte sui redditi, il termine di decadenza per l'istanza può decorrere dalla dichiarazione annuale quando solo con essa il contribuente è in grado di conoscere compiutamente la ritenuta e verificare l'esistenza del credito.
  • Le agevolazioni fiscali costituiscono norme eccezionali di stretta interpretazione: il contribuente che ne invoca l'applicazione deve provare rigorosamente i presupposti di fatto richiesti dalla legge.
  • Le somme corrisposte in sede di conciliazione giudiziale per definire una lite sul licenziamento e sulle spettanze di fine rapporto non sono automaticamente qualificabili come incentivo all'esodo solo perché così denominate nell'accordo; conta la causa concreta dell'attribuzione.
  • La tassazione agevolata prevista per gli incentivi all'esodo si applica solo alle somme effettivamente erogate per agevolare l'uscita anticipata del lavoratore dal rapporto, non alle somme aventi funzione transattiva o satisfattiva di pretese controverse.
  • Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito rigettando l'originaria domanda.
  • Le somme destinate a chiudere una controversia lavoristica, anche se erogate in occasione della cessazione del rapporto, conservano la loro diversa causa negoziale se finalizzate alla transazione della lite e alla regolazione di più pretese connesse al rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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