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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24800/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRPEF versata su prestazioni pensionistiche erogate da un fondo previdenziale collegato al Consorzio Autonomo del Porto di Genova. Il contribuente aveva ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme versate, sul presupposto che tali prestazioni dovessero essere tassate solo sull'87,50% dell'importo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa fiscale di settore (artt. 7-bis e 13 d.lgs. n. 124/1993, art. 48-bis d.P.R. n. 917/1986, artt. 10, comma 1, lett. f), e 19 d.lgs. n. 47/2000), sostenendo che il fondo non potesse essere ricondotto alla previdenza complementare ai fini del regime agevolato e che, in ogni caso, per le prestazioni erogate dopo il 1 gennaio 2001 la tassazione dovesse avvenire sull'intero ammontare e non più sull'87,50%. Il contribuente ha resistito con controricorso, anche illustrato da memoria, eccependo tra l'altro il giudicato interno in relazione alla disciplina transitoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato interno e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, per le prestazioni pensionistiche periodiche erogate dopo il 1 gennaio 2001, la disciplina sopravvenuta impone la tassazione sull'intero importo, non essendo più applicabile il regime dell'87,50% previsto dalla normativa previgente. Richiamando precedenti conformi, ha qualificato il trattamento previdenziale in questione come prestazione rientrante nella previdenza complementare, ma ha comunque escluso il diritto al rimborso per gli anni oggetto di causa perché successivi al 1 gennaio 2001. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7-bis d.lgs. n. 124/1993

    Norma richiamata dall'Agenzia per contestare l'applicabilità del regime di previdenza complementare e dei correlati benefici fiscali al fondo in questione.

  • art. 13 d.lgs. n. 124/1993

    Richiamato quale disciplina della previdenza complementare rilevante per la qualificazione del fondo e del trattamento pensionistico.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 917/1986

    La Corte afferma che la disposizione, nella versione vigente ratione temporis, ha subito modifiche tali da incidere sul regime di tassazione delle prestazioni periodiche; per quelle erogate dopo il 1 gennaio 2001 la base imponibile è l'intero importo al netto delle componenti già tassate.

  • art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 47/2000

    È richiamato come norma che ha modificato il regime fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, prevedendo la tassazione sull'intero ammontare al netto delle somme già assoggettate a imposta.

  • art. 19 d.lgs. n. 47/2000

    Richiamato per il profilo temporale di applicazione della nuova disciplina fiscale, con efficacia dal 1 gennaio 2001.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametrato al motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 12 d.lgs. n. 47/2000

    La Corte ritiene implicitamente censurata la statuizione della CTR sulla disciplina transitoria e afferma che essa non consente di mantenere il regime dell'87,50% per le prestazioni erogate dopo il 1 gennaio 2001.

  • art. 47, comma 1, lett. h-bis), d.P.R. n. 917/1986

    Norma richiamata per individuare le prestazioni pensionistiche complementari oggetto del regime fiscale agevolato o della successiva tassazione integrale.

  • art. 48 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato nel quadro evolutivo della disciplina fiscale; la Corte evidenzia che le prestazioni periodiche non sono più soggette alla disciplina precedente, ma al regime successivo.

Massime di principio

  • Per le prestazioni pensionistiche complementari, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento dell'erogazione della prestazione, non quella vigente al momento in cui il diritto alla prestazione è sorto.
  • Le prestazioni periodiche erogate dopo il 1 gennaio 2001 sono tassabili sull'intero ammontare, al netto soltanto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta e delle ulteriori componenti detraibili se determinabili; non opera il criterio dell'87,50% previsto dalla normativa previgente.
  • La qualificazione di un trattamento previdenziale come forma pensionistica complementare comporta l'applicazione del relativo regime fiscale speciale, ma tale regime va letto alla luce delle successive modifiche normative e del loro ambito temporale.
  • L'eccezione di giudicato interno non sussiste quando il ricorso per cassazione, pur senza nominare espressamente tutte le disposizioni richiamate dalla sentenza di merito, ne censura comunque la ratio decisoria nella parte in cui si fonda su quella disciplina.
  • In presenza di precedenti conformi della Corte di cassazione su una medesima fattispecie, il giudice di legittimità può farne applicazione per cassare la decisione di merito che abbia erroneamente mantenuto il regime fiscale più favorevole oltre il limite temporale previsto dalla nuova disciplina.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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