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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20069/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura concorsuale di una società che aveva effettuato pagamenti per oltre due milioni di euro in favore di una banca, poi incorporata nell'odierna ricorrente. Il Tribunale aveva revocato tali pagamenti ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. e condannato la banca alla restituzione; la Corte d'appello aveva respinto il gravame della banca. In cassazione la banca proponeva due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato la prova della preesistente disciplina scritta dell'apertura di credito, non considerando un contratto di conto corrente del 25 gennaio 2002 che prevedeva espressamente che eventuali aperture di credito sarebbero state regolate in conto corrente secondo l'art. 6 del contratto; con il secondo motivo censurava, sotto più profili, la motivazione e la violazione delle norme su prova e presunzioni, contestando l'accertamento della scientia decoctionis in capo alla banca e lamentando che il giudice di merito avesse mal valutato gli elementi indiziari e l'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo decisivo il fatto, documentalmente allegato, della stipulazione in forma scritta del contratto di conto corrente del 25 gennaio 2002 con clausola che disciplinava le future aperture di credito, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione perché riesamini la questione attenendosi al principio per cui l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità, salvo che sia già prevista e disciplinata in un contratto di conto corrente scritto. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito sulla scientia decoctionis e perché formulato in modo promiscuo sotto i profili degli artt. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; la Corte ha inoltre ribadito i limiti del sindacato sulla motivazione, sull'onere della prova, sulle presunzioni e sull'art. 115 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 67, secondo comma, legge fallimentare

    richiamato come base dell'azione revocatoria dei pagamenti effettuati in periodo sospetto; la sua applicazione resta ferma ma va riesaminata alla luce della corretta valutazione del fatto decisivo sulla disciplina scritta dell'apertura di credito

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice dichiara di non osservare la regola di disponibilità delle prove oppure utilizza prove non dedotte dalle parti e non acquisite officiosamente

  • art. 116 c.p.c.

    la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per semplice insufficienza della motivazione

  • art. 2697 c.c.

    la violazione sussiste solo se l'onere probatorio viene erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di legge

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di prova presuntiva, ma il giudizio sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimesso al merito

  • art. 2729 c.c.

    la valutazione dei requisiti delle presunzioni semplici è apprezzamento di fatto del giudice di merito

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    non è consentita la commistione di censure eterogenee sotto profili tra loro incompatibili

  • art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993

    richiamato, in collegamento con la delibera CICR, per affermare la necessità della forma scritta dell'apertura di credito salvo che essa sia già prevista e disciplinata nel conto corrente scritto

  • delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003

    consente la deroga alla forma separata dell'apertura di credito quando il relativo rapporto sia già previsto e disciplinato nel contratto di conto corrente stipulato per iscritto

Massime di principio

  • In tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve risultare da atto scritto a pena di nullità, ma tale requisito può ritenersi soddisfatto quando la concessione futura del credito sia già prevista e disciplinata in un contratto di conto corrente stipulato per iscritto.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile censurare la sentenza di merito per omessa considerazione di un fatto decisivo se il fatto è documentalmente allegato e la sua valutazione può incidere sull'esito della controversia; in tal caso la cassazione con rinvio è il rimedio appropriato.
  • La violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale e non per la mera insufficienza o sinteticità della motivazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
  • Le censure relative a presunzioni semplici e valutazione degli indizi non possono trasformarsi in un terzo grado di merito: la Cassazione può sindacare solo l'esistenza di una motivazione giuridicamente e logicamente sostenibile.
  • La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile soltanto se il giudice abbia dichiarato di non voler rispettare il principio di disponibilità della prova o abbia utilizzato prove non ritualmente acquisite dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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