Cassazione Penale, Ordinanza n. 03075/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo in sostanza che la propria responsabilità non sarebbe stata adeguatamente provata. Ha inoltre censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta eccessività della pena. Infine, ha contestato il diniego della conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità, nonostante - secondo la Corte territoriale - fossero presenti precedenti penali anche specifici, la pena fosse di entità modesta e fosse stata prodotta documentazione relativa a una sopravvenuta stabilità familiare e/o lavorativa e alla cessazione dei contatti con ambienti criminali legati allo spaccio di stupefacenti. Il ricorso non indicava manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudice di legittimità ha ritenuto che le doglianze sulla prova della responsabilità non evidenziassero manifeste illogicità della motivazione e che le censure su attenuanti generiche, trattamento sanzionatorio e mancata conversione della pena fossero già state affrontate dalla Corte territoriale con argomentazioni non censurate in modo specificamente idoneo.
Norme richiamate
il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto sorretto da motivazione non illogica, anche in ragione dei precedenti penali specifici dell'imputato.
art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689
la conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità è stata ritenuta non dovuta alla luce della valutazione negativa compiuta dalla Corte territoriale, che ha valorizzato i precedenti e gli elementi ostativi alla concessione del beneficio.
la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla prova della responsabilità è inammissibile se non individua specifiche manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto quando il giudice valorizza elementi negativi come precedenti penali, anche specifici, e tale valutazione non sia affetta da illogicità manifesta.
- La mancata conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione coerente e fondata su elementi ostativi apprezzati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02948/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02949/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02951/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02952/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02953/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02954/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →