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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05460/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso, a seguito di un riscontro tra i ricavi dichiarati da una società di assicurazioni e i dati comunicati dalla mandante UnipolSai in risposta a richiesta ex art. 32 d.P.R. 600/1973, avvisi di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati pari a euro 232.570. Gli atti erano stati notificati alla società e ai soci, che avevano impugnato congiuntamente l’avviso sociale e separatamente quelli personali. In primo grado i ricorsi erano stati respinti; in appello, invece, la Corte tributaria regionale aveva accolto le impugnazioni ritenendo insufficiente il documento posto a base dell’accertamento e reputando necessaria, poiché contestato il rapporto di mandato con la compagnia assicuratrice, una prova positiva dell’Ufficio sia del mandato sia della differenza tra provvigioni dichiarate ed effettivamente versate. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ex art. 132 c.p.c., art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 111 Cost.; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su specifiche eccezioni dell’appello fiscale; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva ingiustificatamente svalutato la dichiarazione resa da UnipolSai, che costituiva risposta a una precisa richiesta dell’Ufficio e che, nel complesso, era sufficiente a fondare l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, gravando poi sui contribuenti l’onere della prova contraria circa l’inesistenza del rapporto di mandato e delle somme corrisposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse una motivazione effettiva, sufficiente a superare il minimo costituzionale, e che avesse dato risposta alle questioni devolute in appello. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la CTR aveva errato nel svalutare la dichiarazione di UnipolSai e nel ritenere non assolto l’onere probatorio dell’Ufficio. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Consente all’Amministrazione di acquisire dati e informazioni presso terzi; le informazioni così raccolte possono costituire base dell’attività di riscontro e accertamento.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi sulla base delle discrasie emerse dal raffronto tra dati acquisiti dall’Ufficio e dati dichiarati dal contribuente.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca realmente la motivazione o se questa è meramente apparente; nel caso concreto il requisito del minimo costituzionale è stato ritenuto rispettato.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Il contenuto motivazionale richiesto per le decisioni del giudice tributario era presente nella sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiede una motivazione effettiva e non solo apparente; la Corte ha escluso la violazione di tale parametro.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la sentenza affronta, sia pure implicitamente o sinteticamente, le questioni devolute.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione della prova deve tenere conto delle risultanze acquisite agli atti; la CTR ha erroneamente svalutato un elemento probatorio ritualmente prodotto.

  • art. 116 c.p.c.

    La prova deve essere apprezzata secondo il prudente apprezzamento del giudice, ma senza ignorare il valore probatorio degli elementi acquisiti e contestualizzati.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta assolto dall’Ufficio l’onere di dimostrare il fondamento dell’accertamento tramite le risultanze acquisite, grava sul contribuente l’onere della prova contraria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite dall’Amministrazione non sono inutilizzabili per il solo fatto di provenire da un soggetto estraneo al giudizio: esse hanno valore indiziario e, se inserite nel complesso dell’attività istruttoria amministrativa, possono concorrere a fondare l’accertamento.
  • Quando l’Ufficio abbia svolto una specifica attività di acquisizione dati ex art. 32 d.P.R. 600/1973 e il raffronto con quanto dichiarato dal contribuente evidenzi discrasie, l’accertamento induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973 può ritenersi sorretto da adeguato supporto probatorio.
  • Se il contribuente contesta il presupposto fattuale dell’accertamento, come l’esistenza di un rapporto di mandato da cui derivano i compensi ripresi a tassazione, la contestazione non sposta automaticamente l’onere probatorio sull’Ufficio oltre quanto già assolto: la prova contraria dell’inesistenza del rapporto o dell’inesattezza dei dati può gravare sul contribuente secondo le regole generali dell’art. 2697 c.c.
  • La motivazione è solo apparente quando manca del tutto l’apparato argomentativo; non è invece apparente la motivazione che espone una ragione decidendi comprensibile, ancorché censurabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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