Cassazione Civile, Ordinanza n. 29633/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Ravenna che, decidendo sull'opposizione allo stato passivo del fallimento resistente, aveva accolto solo in parte la domanda: aveva ammesso al passivo un ulteriore credito di euro 7.560.472,84 oltre a quanto già riconosciuto dal giudice delegato, ma aveva negato la prededuzione richiesta per un credito di euro 4.896.296,37 già ammesso. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione integrale delle spese, atto notificato alla controparte e da questa munito del prescritto visto.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente proposta e accettata nei termini di legge, rilevando la sussistenza dei requisiti dell'art. 390 c.p.c. e dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la giurisprudenza indicata in motivazione. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese, perché le parti ne avevano concordato la compensazione integrale.
Norme richiamate
sussistendo i requisiti prescritti
La rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata e munita del visto della controparte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha ritenuto non dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza dell'estinzione del giudizio per rinuncia, richiamando precedenti conformi.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17
È richiamata solo come norma che ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato, giudicata però inapplicabile nel caso di specie.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente notificata alla controparte e munita del relativo visto, determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata dalle parti, la Corte può limitarsi a dichiarare l'estinzione senza pronunciarsi sulle spese, ove sia intervenuta compensazione integrale pattuita tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è ritenuto inapplicabile in ipotesi di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Come è indicizzato
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