Ordinanza n. 107/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: 1) il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto relativo alla gara indetta per l’affidamento del “servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D. M. n. 65 del 10marzo 2020, in G. U. n. 90 del 4 aprile 2020 e s. m. i., e con i requisiti di mensa biologica - Codice gara: G01009 - CIG: BB4DA71060”, disposta in favore dell’impresa Camst - Cooperativa albergo mensa spettacolo turismo, reso noto ai concorrenti con comunicazione ex art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, notificato il 25.08.2026; 2) il capitolato allegato al bando indetto per la “gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale con i requisiti di mensa biologica CIG: BB4DA71060” e, segnatamente, della sezione in cui si prescrive l’obbligo di disponibilità per il concorrente del “centro di cottura di riserva”; 3) il disciplinare allegato al bando relativo alla “gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale con i requisiti di mensa biologica CIG: BB4DA71060” e, segnatamente, della sezione in cui si prescrive l’obbligo di disponibilità per il concorrente del “centro di cottura di emergenza”; 4) ove occorrer possa, il bando indetto per la “gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale con i requisiti di mensa biologica CIG: BB4DA71060”; 5) ogni altro atto, prodromico o successivo, anche laddove non conosciuto, ivi compresa l’eventuale determina di sottoscrizione del contratto di servizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto del servizio di ristorazione scolastica in favore di altra impresa, nonché le clausole della lex specialis che imponevano la disponibilità di un centro di cottura di riserva o di emergenza
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale e con requisiti di mensa biologica, disposta in favore di altra impresa, nonché il capitolato, il disciplinare e, ove occorrente, il bando, nella parte in cui prescrivevano la disponibilità di un centro di cottura di riserva o di emergenza. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio le singole censure di merito, limitandosi a dare atto delle documentate controdeduzioni formulate dal Comune e dalla controinteressata. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio dell'udienza cautelare, istanza reiterata in udienza.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente la richiesta di rinvio dell'udienza cautelare, ritenendo non sufficientemente evidenziate ragioni idonee a giustificare il differimento della trattazione collegiale e valorizzando anche l'opposizione delle difese resistenti. In sede cautelare ha respinto la domanda di sospensione perché, alla luce della sommaria delibazione propria della fase, non risultavano adeguati elementi di fumus boni iuris, tenuto conto delle approfondite e documentate controdeduzioni del Comune e della controinteressata. Ha inoltre escluso la sussistenza di uno stringente e indifferibile periculum in mora, rilevando la natura pluriennale del contratto e la risarcibilità per equivalente del danno prospettato in caso di successivo accoglimento del ricorso. La trattazione di merito è stata fissata per il 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nell'ambito della sommaria delibazione propria della fase cautelare.
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023
La comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti è richiamata quale modalità con cui l'aggiudicazione è stata resa nota; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando la sommaria delibazione non evidenzi adeguati elementi di fumus boni iuris, anche in presenza di controdeduzioni documentate dell'amministrazione e della controinteressata.
- Il periculum in mora cautelare manca quando il danno prospettato non è stringente né indifferibile e risulta ristorabile per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- La richiesta di rinvio dell'udienza cautelare deve essere sorretta da ragioni sufficientemente specifiche e idonee a giustificare il differimento della trattazione collegiale; in mancanza, può essere respinta, anche considerando l'opposizione delle altre parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 set 2026Ordinanza n. 370/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 17 set 2026Ordinanza n. 371/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 17 set 2026Ordinanza n. 105/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 17 set 2026Ordinanza n. 106/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 17 set 2026Ordinanza n. 14984/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 17 set 2026Ordinanza n. 15002/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →