Ordinanza n. 15002/2026 - Roma, Sezione 4
Per l’annullamento - del Decreto del Direttore Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18.06.2026, relativo alla pratica Id 381043, con cui è stata disposta la revoca totale del contributo di € 8.275,76 concesso con decreto n. 38990 del 17.09.2025 nell’ambito dell’agevolazione “Beni strumentali – Nuova Sabatini”; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 02/04/2026 prot. 61702; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi comprese le comunicazioni dell’intermediario finanziario BNP Paribas Lease Group richiamate dal Ministero come fondamento della revoca; nonché per l’accertamento - del diritto del ricorrente a conservare il contributo concesso con Decreto n. 38990 del 17.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di revoca totale del contributo concesso nell'ambito dell'agevolazione "Beni strumentali – Nuova Sabatini", unitamente agli atti presupposti
Esito
La controversia
La ditta individuale ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2026, con cui è stata disposta la revoca totale del contributo di euro 8.275,76 precedentemente concesso con decreto del 17 settembre 2025 nell'ambito dell'agevolazione "Beni strumentali – Nuova Sabatini". Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, comprese le comunicazioni dell'intermediario finanziario richiamate dal Ministero a fondamento della revoca. Il ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del diritto a conservare il contributo. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportate le singole censure di legittimità, ma il TAR evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti documentati sui fatti in relazione alle censure formulate.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero resistente, ordinandogli di depositare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., gli atti e i documenti sulla base dei quali il provvedimento è stato emanato, quelli richiamati nel provvedimento e quelli ritenuti utili al giudizio, nonché chiarimenti documentati sui fatti rilevanti alla luce delle censure dedotte dalla parte ricorrente. Il termine assegnato al Ministero è di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio
La disposizione è utilizzata dal TAR come base per ordinare all'amministrazione il deposito degli atti e dei documenti rilevanti per la decisione cautelare, insieme a chiarimenti documentati sui fatti controversi.
Massime di principio
- Ai fini della decisione cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito degli atti e dei documenti sulla base dei quali il provvedimento è stato emanato, di quelli richiamati nel provvedimento e di quelli ritenuti utili al giudizio.
- Quando le censure del ricorrente investono anche la ricostruzione dei fatti posti a fondamento del provvedimento, il giudice amministrativo può richiedere all'amministrazione chiarimenti documentati sui fatti rilevanti prima di decidere la domanda cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 set 2026Ordinanza n. 107/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 17 set 2026Ordinanza n. 370/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 17 set 2026Ordinanza n. 371/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 17 set 2026Ordinanza n. 105/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 17 set 2026Ordinanza n. 106/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 17 set 2026Ordinanza n. 14984/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →