Ordinanza n. 106/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di rifiuto dell’istanza di permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Isernia in data 17 settembre 2025, Cat.A12/2025/Imm. n. 44, notificato il 05.05.2026 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno, chiedendone in via cautelare la sospensione. Il provvedimento era fondato su una pluralità di ragioni: la presenza di un modello 209 modulo 2 attestante, secondo la Questura, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione, ritenuta non veritiera perché l'ingresso del cittadino non risultava registrato presso tale ufficio; il mancato rispetto dei termini per la richiesta del permesso di soggiorno; la mancanza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa. Il ricorso non aveva specificamente contestato tutte le motivazioni autonome poste a fondamento del diniego. Il ricorrente deduceva inoltre, per quanto emerge dall'ordinanza, l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e prospettava il possibile rilascio di un permesso per attesa occupazione. La documentazione depositata indicava una comunicazione dell'arrivo al competente Sportello unico datata 30 gennaio 2025, priva delle ricevute di avvenuta consegna, mentre l'ingresso in Italia risultava registrato il 9 settembre 2025; l'ordinanza rileva quindi una presentazione comunque tardiva rispetto al termine di otto giorni dall'ingresso e l'assenza di una causa non imputabile. La difesa erariale aveva inoltre prodotto il preavviso di rigetto notificato a mano e sottoscritto dal destinatario.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto che, in presenza di un provvedimento plurimotivato, la mancata contestazione specifica di tutte le ragioni autonome fosse già sufficiente, prima facie, a escludere il fumus boni iuris. Nel merito cautelare ha comunque rilevato che la presentazione dello straniero presso lo Sportello unico per l'immigrazione entro otto giorni dall'ingresso costituisce adempimento necessario per la verifica della reale e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro e per prevenire la permanenza irregolare. La comunicazione risultava tardiva e non adeguatamente provata, senza una causa non imputabile idonea a derogare alla disciplina; l'indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro non impediva al lavoratore di presentarsi tempestivamente allo Sportello unico. È stata inoltre esclusa la fondatezza della prospettazione relativa al permesso per attesa occupazione, ritenuto subordinato alla valida instaurazione e alla successiva cessazione di un rapporto di lavoro. La censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990 è stata ritenuta infondata perché il preavviso di rigetto risultava notificato e ricevuto dall'interessato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, il cui accoglimento presuppone la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la domanda è stata respinta per assenza del fumus.
art. 22, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente
La presentazione entro otto giorni dall'ingresso è qualificata come adempimento necessario e presupposto per la verifica della reale e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro.
artt. 35 e seguenti d.P.R. 394/1999
Concorrono a disciplinare la procedura conseguente all'ingresso del lavoratore straniero e l'obbligo di presentazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
L'obbligo di comunicare i motivi ostativi non risulta violato quando il preavviso di rigetto sia stato notificato all'interessato e da questi ricevuto.
Massime di principio
- In un provvedimento amministrativo plurimotivato, la mancata contestazione specifica di una delle ragioni autonome poste a fondamento dell'atto è sufficiente, in sede cautelare, a escludere prima facie il fumus boni iuris, poiché l'eventuale accoglimento delle censure rivolte alle altre motivazioni non sarebbe idoneo a travolgere il provvedimento.
- Ai sensi dell'art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998, la presentazione dello straniero presso lo Sportello unico per l'immigrazione entro otto giorni dall'ingresso costituisce un adempimento necessario per la verifica della reale e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro e per il rilascio del titolo di soggiorno.
- La tardiva presentazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione preclude il rilascio del titolo quando non sia dimostrata una causa non imputabile idonea a giustificare il mancato rispetto del termine; l'indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro, di per sé, non esonera il lavoratore dall'obbligo di presentazione tempestiva.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione; non può fondarsi sul semplice mancato perfezionamento iniziale del rapporto.
- La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non sussiste quando l'amministrazione dimostri che il preavviso di rigetto è stato notificato all'interessato e da questi ricevuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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