Ordinanza n. 371/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare quanto al ricorso principale, dei seguenti atti: 1) la nota del Comune di Termoli – Area Tecnica, Settore III, Servizio 1 – Sportello unico per l'edilizia – prot. n. 16994/2026 del 13 marzo 2026, firmata dal Dirigente ing. Gianfranco Bove, con cui è stato comunicato che «allo stato attuale, questo ufficio tecnico non ritiene siano verificate le condizioni necessarie all'avvio di un procedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio in oggetto ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990»; 2) la nota del medesimo Comune prot. n. 4456/2026 del 23 gennaio 2026, recante «Riscontro alla diffida alla revoca della SCIA prot. 19811/2024 – Richiesta parere legale», nella parte in cui non ha adottato i provvedimenti inibitori o ripristinatori richiesti, costituendo atto presupposto dell'impugnato diniego; 3) ove occorrer possa, la SCIA n. 19811/2024 (prot. 22.03.2024), presentata dal controinteressato Carozza Antonio per «Lavori di manutenzione straordinaria per diversa distribuzione degli spazi interni e modifica di prospetto dell'immobile sito in Largo Tornola n. 16»; 4) la autorizzazione paesaggistica n. 71/2024 (prot. n. 38966 dell'11.06.2024); 5) ove occorrer possa, l’autorizzazione paesaggistica n. 71 dell’11.06.2024 e relativi allegati; 4) ogni altro atto e provvedimento – anche di estremi sconosciuti – presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso; nonché per la declaratoria di inefficacia della SCIA n. 19811/2024 e di ogni altro titolo abilitativo da essa derivante, in quanto non perfezionatosi per le dichiarazioni in essa contenute; e per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Termoli di ordinare la riduzione in pristino delle opere abusivamente realizzate sull'immobile sito in largo Tornola n. 16; quanto al ricorso incidentale, per l’annullamento del titolo edilizio con il quale il ricorrente principale è stato autorizzato alla apertura della finestra e del vano condizionatore nel muro perimetrale, unitamente a tutti gli altri titoli eventualmente rilasciati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note del Comune di Termoli relative al mancato avvio dell’autotutela e alla mancata adozione di provvedimenti inibitori o ripristinatori rispetto a una SCIA edilizia, nonché la SCIA e l’autorizzazione paesaggistica concernenti opere edilizie
Esito
La controversia
Il ricorrente principale ha chiesto l’annullamento, previa tutela cautelare, della nota comunale con cui l’amministrazione ha comunicato di non ravvisare le condizioni per avviare un procedimento di annullamento d’ufficio del titolo edilizio, nonché della precedente nota con cui il Comune aveva riscontrato una diffida relativa alla revoca della SCIA senza adottare i richiesti provvedimenti inibitori o ripristinatori. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, la SCIA presentata dal controinteressato per lavori di manutenzione straordinaria con diversa distribuzione interna e modifica del prospetto, l’autorizzazione paesaggistica e gli ulteriori atti connessi. Il ricorrente ha domandato anche la declaratoria di inefficacia della SCIA e l’accertamento dell’obbligo del Comune di ordinare la riduzione in pristino delle opere. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale per l’annullamento del titolo edilizio con il quale il ricorrente principale sarebbe stato autorizzato all’apertura di una finestra e di un vano per condizionatore nel muro perimetrale, nonché degli eventuali ulteriori titoli rilasciati. L’ordinanza non esamina i motivi di legittimità, le domande cautelari o il ricorso incidentale nel merito.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né deciso sulle domande di annullamento, inefficacia, riduzione in pristino o sulle questioni sollevate con il ricorso incidentale. Preso atto dell’istanza del verificatore tecnico, ha concesso una proroga di 90 giorni per l’esecuzione della verificazione disposta con precedente ordinanza collegiale. Ha inoltre rinviato l’udienza pubblica di merito, già fissata per il 18 novembre 2026, al 10 marzo 2027, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al verificatore.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
allo stato attuale, questo ufficio tecnico non ritiene siano verificate le condizioni necessarie all'avvio di un procedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio in oggetto ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990
La norma è richiamata quale base giuridica della richiesta di annullamento d’ufficio del titolo edilizio, ma l’ordinanza non ne interpreta i presupposti.
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