Ordinanza n. 370/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti atti: 1) la determina del Settore II del Comune di -OMISSIS-, NRG -OMISSIS-– settore n. 74, con la quale è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta sull’istanza della ricorrente prot. n. -OMISSIS-, per il recupero del sottotetto sul “Lotto C” via -OMISSIS-; 2) il preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-; 3) l’indizione della conferenza di servizi prot. n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-; 4) il parere negativo espresso dalla -OMISSIS-del -OMISSIS- -OMISSIS-); 4) il parere della Soprintendenza n. -OMISSIS-; 5) il parere negativo della Soprintendenza n. -OMISSIS-; 6) il parere negativo espresso da -OMISSIS-in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- 2026/0001007;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa all'istanza di recupero di un sottotetto, unitamente agli atti presupposti e ai pareri negativi acquisiti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale con cui si è conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta sulla sua istanza di recupero di un sottotetto, nonché il preavviso di diniego, l'atto di indizione della conferenza e i pareri negativi espressi dagli organi competenti, inclusi la Soprintendenza e altri enti coinvolti. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione tecnica. Il verificatore ha chiesto una seconda proroga del termine per l'espletamento dell'incarico, dopo una proroga già concessa. La relazione istruttoria è stata tuttavia depositata il 9 settembre 2026, prima della decisione sull'istanza di proroga.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a procedere sull'istanza di seconda proroga, poiché il verificatore aveva già depositato la relazione istruttoria e non vi era quindi più necessità di differire ulteriormente il termine dell'incarico. Il Collegio ha però ritenuto necessario differire l'udienza pubblica di merito, già fissata al 7 ottobre 2026, al 24 febbraio 2027, così da consentire alle parti di esaminare e dedurre sugli adempimenti istruttori e sulla relazione depositata. L'ordinanza non decide i motivi di annullamento né la legittimità degli atti impugnati. È inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle parti ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla tutela dei dati personali e alla decisione di oscurare le generalità.
Come è indicizzato
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