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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34851/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

impugnazione del provvedimento del 10 settembre 2020 con cui l'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il pagamento del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 d.l. 34/2020, per presunte irregolarità nell'IBAN indicato nella domanda; la ricorrente sosteneva un errore materiale dell'IBAN riorganizzato dalla banca e lamentava che l'Ufficio aveva accettato pagamenti (es. IVA) effettuati sul medesimo IBAN

La decisione

le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile lo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. anche quando adoperato dal giudice tributario; sul merito della giurisdizione, hanno stabilito che il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 d.l. 34/2020 non ha natura tributaria tale da devolvere alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti il riconoscimento e l'erogazione del contributo (quindi le impugnative di diniego/scarto devono essere devolute al giudice ordinario). Resta invece ferma la devoluzione alla giurisdizione tributaria delle controversie relative agli atti di recupero delle somme indebitamente erogate, come espressamente richiamato dall'ultimo periodo del comma dodicesimo dell'art. 25.

Norme richiamate

  • art. 25 d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    "per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546" (ultimo periodo comma dodicesimo)

    la Corte interpreta la norma in senso restrittivo: il richiamo al d.lgs. 546/1992 vale solo per le controversie concernenti gli atti di recupero delle somme indebitamente erogate, non per le impugnazioni del diniego/omessa erogazione del contributo

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 2 e disciplina complessiva della giurisdizione tributaria)

    "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati..."

    la norma delimita la giurisdizione tributaria a controversie di natura tributaria; applicandosi il test costituzionale sulla natura tributaria, i giudici hanno ritenuto che il contributo non soddisfa i requisiti per essere qualificato tributario nella sua generalità (salvo gli atti di recupero)

  • art. 363-bis cod. proc. civ.

    riferimento al "giudice di merito" quale autorità legittimata a disporre il rinvio pregiudiziale

    le Sezioni Unite ammettono l'utilizzabilità dell'istituto anche nel processo tributario: il giudice tributario può sollevare rinvio pregiudiziale per questioni esclusivamente di diritto, al fine nomofilattico-deflattivo

  • Corte costituzionale - criteri di natura tributaria (giurisprudenza richiamata)

    la Corte riafferma i tre criteri della giurisprudenza costituzionale per qualificare una fattispecie come tributaria: disciplina volta a procurare una decurtazione patrimoniale definitiva; assenza di modifica di rapporti sinallagmatici; destinazione delle risorse a spese pubbliche; applicando tale test il contributo non risponde complessivamente ai requisiti

  • disposizioni successive sui contributi a fondo perduto (es. art. 59 d.l. 14/8/2020 n.104; art. 1 d.l. 28/10/2020 n.137; art. 2 d.l. 18/12/2020 n.172; art. 1 d.l. 22/3/2021 n.41)

    anche disposizioni successive che prevedono contributi analoghi rinviano per il recupero al regime tributario, ma ciò non comporta che tutte le controversie inerenti a riconoscimento/erogazione siano di natura tributaria

Massime di principio

  • Se il beneficio è una erogazione diretta (contributo a fondo perduto) che non concorre alla formazione della base imponibile né si traduce in credito d'imposta, le impugnative volte al riconoscimento o al diniego dell'erogazione sono in via prevalente devolute al giudice ordinario, salvo diversa espressa previsione normativa
  • Gli atti amministrativi di recupero delle somme indebitamente erogate che richiamano la disciplina delle entrate tributarie rimangono soggetti alla giurisdizione tributaria: dunque impugnazioni relative a provvedimenti di recupero vanno davanti al giudice tributario
  • Il giudice tributario può utilizzare lo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per ottenere da Cassazione chiarimenti di diritto che abbiano carattere nomofilattico e deflattivo anche in materia tributaria, purché la questione sia "esclusivamente di diritto", rilevante e ricorrente
  • Per stabilire la giurisdizione bisogna applicare il test della natura tributaria (decadenza patrimoniale definitiva; nessuna modifica del rapporto sinallagmatico; destinazione delle risorse a spese pubbliche): l'esito del test orienta la scelta del foro competente
  • In caso di dubbio strategico, il ricorrente dovrebbe valutare se impugnare il diniego dell'erogazione davanti al giudice ordinario o, se l'atto è formale di recupero/sanzione tributaria, davanti al giudice tributario; la qualificazione dell'atto produttore di effetti giuridici rilevanti può determinare la scelta corretta del rimedio

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