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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30707/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di una lavoratrice volta a ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato presso una società datrice di lavoro poi dichiarata fallita. In primo grado l'ente era stato condannato al pagamento; la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo integrati i presupposti per l'intervento del Fondo, anche per l'impossibilità di esecuzione verso la società estinta e verso i soci. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto, anzitutto, la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 d.P.R. 639/1970, sostenendo che la domanda amministrativa era stata presentata il 21 gennaio 2015 e il ricorso giudiziale solo il 20 dicembre 2018, oltre il termine annuale decorrente dall'esaurimento della fase amministrativa; ha inoltre censurato, in via subordinata, la ritenuta prova dell'insolvenza del datore di lavoro e la mancata acquisizione di un titolo esecutivo e della previa esecuzione nei confronti del debitore, ma tale secondo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo maturata la decadenza dall'azione giudiziale per decorso del termine annuale previsto per le prestazioni del Fondo di garanzia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda della lavoratrice. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la lavoratrice a rifondere all'INPS le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 297/1982

    disciplina l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR del lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro; il credito deve essere esattamente determinato e, secondo la Corte, la decisione amministrativa tardiva non incide sui termini decadenziali.

  • art. 2, quinto comma l. 297/1982

    richiamato per i presupposti dell'intervento del Fondo e per l'accertamento dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.

  • art. 2, settimo comma l. 297/1982

    prevede il termine di sessanta giorni entro cui il Fondo deve provvedere al pagamento dalla domanda dell'interessato; la Corte afferma che tale termine serve a consentire le indagini necessarie e non modifica il termine decadenziale per l'azione giudiziale.

  • art. 47 d.P.R. 639/1970

    il termine annuale per proporre azione giudiziale si applica anche alle prestazioni del Fondo di garanzia per il TFR; la decadenza è rilevabile d'ufficio e può essere sollevata per la prima volta in cassazione.

  • art. 4, primo comma d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992

    ha sostituito il testo dell'art. 47 d.P.R. 639/1970, rilevante per il regime decadenziale delle prestazioni previdenziali.

  • art. 2968 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della rilevabilità officiosa della decadenza e della sua indisponibilità.

  • art. 2969 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della rilevabilità d'ufficio della decadenza quando stabilita dalla legge nell'interesse generale.

  • art. 24 l. 88/1989

    il Fondo di garanzia per il TFR rientra nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, con conseguente applicazione dell'art. 47 d.P.R. 639/1970.

  • art. 7 l. 533/1973

    indicato quale fonte del termine presuntivo di 120 giorni per la decisione della domanda amministrativa, rilevante nel computo del termine complessivo di 300 giorni.

  • art. 46, quinto e sesto comma l. 88/1989

    indicato quale fonte del termine di 180 giorni per la decisione del ricorso amministrativo, rilevante nel computo del termine complessivo di 300 giorni.

  • art. 2495, secondo comma c.c.

    richiamato in relazione all'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese dopo la chiusura del fallimento.

  • art. 102 l. fall.

    richiamato per evidenziare che non vi era stato accertamento del passivo a causa dell'insufficienza di attivo.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Il termine annuale per proporre l'azione giudiziale contro il diniego o il mancato riconoscimento delle prestazioni del Fondo di garanzia per il TFR si applica anche a tale prestazione, in quanto rientrante nella gestione previdenziale richiamata dall'art. 47 d.P.R. 639/1970.
  • La decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 decorre dall'esaurimento della fase amministrativa, calcolata sul termine complessivo di 300 giorni dato dalla somma dei termini per la decisione della domanda e del ricorso amministrativo; decisioni tardive dell'ente non spostano la decorrenza.
  • La decadenza in materia previdenziale, quando prevista da norme di ordine pubblico, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può essere dedotta per la prima volta anche in cassazione.
  • Il termine di sessanta giorni previsto per il Fondo di garanzia per provvedere al pagamento dalla domanda dell'interessato non altera il diverso termine decadenziale per l'azione giudiziale, poiché serve soltanto a consentire le verifiche necessarie sull'istanza.
  • Quando la decadenza risulta già maturata sulla base dei fatti pacifici, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio, rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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