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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1033/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia grave (invio di plico con fotografia, articoli e scritte minacciose). Il ricorrente contestava, tra l'altro: inammissibilita dei nuovi motivi di appello relativi a recidiva e confisca; nullita e illegittimita della revoca dell'ammissione all'esame dell'imputato; vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni spontanee e nella esclusione della non volontarieta della condotta; erronea rilevazione della recidiva; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; illogicita nella determinazione della pena; infondatezza delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente dichiarato inammissibili i motivi nuovi proposti in appello relativi a recidiva e confisca; ha ritenuto legittima la revoca dell'ammissione all'esame dell'imputato quando quest'ultimo non si era presentato e poteva rendere dichiarazioni in appello; ha escluso la possibilita per la Cassazione di rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e delle prove (valutazione dei filmati, rinvenimento della borsa, consulenza grafologica, pubblicazione sul blog). Ha confermato l'applicazione della recidiva reiterata, il diniego delle attenuanti generiche e la congruita della pena ridotta a 8 mesi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile quantificate in Euro 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • disp. att. art. 173 cod. proc. pen.

    Regola l'enunciazione dei motivi in Cassazione; qui richiamata per indicare i limiti di enunciazione dei motivi ai fini della motivazione del ricorso.

  • art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Imposta il principio per cui i nuovi motivi in appello devono attinere ai capi o punti della decisione enunciati nell'atto di impugnazione originario; motivi nuovi su recidiva/confisca sono stati ritenuti inammissibili se non collegati all'impugnazione originaria.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Consente all'imputato di rendere dichiarazioni in sede d'appello; la revoca dell'ammissione all'esame in primo grado non determina di per se violazione del diritto di difesa se l'imputato può rendere dichiarazioni in appello.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    Delimita il sindacato della Cassazione ai vizi della motivazione (mancanza, contraddittorieta, manifesta illogicita); non consente una rivalutazione dei fatti e delle prove di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; il giudice di merito ha ampia discrezionalita nella commisurazione della pena e, se la pena e prossima al minimo edittale, e sufficiente una motivazione sintetica che richiami i criteri di cui all'articolo.

  • art. 62-bis d.l. 23 maggio 2008 n.92, conv. legge 24 luglio 2008 n.125

    Ha modificato i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche: non e piu sufficiente lo stato di incensuratezza; il giudice puo negare le attenuanti in assenza di elementi positivi rilevanti.

  • art. 185 c.p.

    Prevede il risarcimento del danno da reato civile: la condanna penale e di norma correlata a statuizioni civili che la Corte di merito puo confermare; la cassazione non ha ritenuto fondate le censure contro tali statuizioni.

  • art. 99 c.p. (censito nel ricorso)

    Ricordato tra i motivi impugnatori (ex art.99 comma 4 c.p.) in relazione alla recidiva; la Corte ha ritenuto che la valutazione della recidiva e questione di merito fondata su precedenti penali e non soggetta a sindacato di Cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 339 c.p. (censito nel ricorso)

    Richiamato dal ricorrente tra le norme contestate in relazione alla recidiva; la Corte non ha accolto le doglianze, ritenendo corretta la qualificazione della recidiva in sede di merito.

  • art. 460 e art. 54 c.p. (censiti nel ricorso)

    Richiamati dal ricorrente in tema di carichi di prova e concorso di persone; le questioni sono state trattate come questioni di merito non riassorbibili in vizio di legittimita dalla Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non puo rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal giudice di merito; puo sindacare solo vizi di motivazione (mancanza, contraddittorieta, manifesta illogicita).
  • Nuovi motivi in appello che riguardano questioni non espressamente dedotte nell'impugnazione originaria (es. recidiva, confisca) sono spesso dichiarati inammissibili perche non attinenti ai capi contestati nell'atto di gravame.
  • La revoca dell'ammissione all'esame dell'imputato in primo grado non determina automaticamente nullita se l'imputato non si e presentato e ha la possibilita di rendere dichiarazioni in appello ai sensi dell'art. 523 c.p.p.
  • L'accertamento della recidiva e della gravita dei precedenti penali e di regola valutazione di merito: in assenza di errori di diritto o di motivazione manifestamente illogica tali scelte sono insindacabili in Cassazione.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalita nella determinazione della pena; quando la pena e prossima al minimo edittale la motivazione puo essere sintetica purché indichi i criteri utilizzati (art. 133 c.p.).
  • Il diniego delle attenuanti generiche puo essere legittimo in assenza di elementi positivi che giustifichino la loro concessione, soprattutto dopo la riforma dell'art. 62-bis.
  • Le doglianze che si limitano a proporre una diversa ricostruzione fattuale o a sollecitare una rivalutazione delle prove devono essere dedotte in primo grado o in appello; in cassazione sono inammissibili se mascherano un sindacato sul merito.
  • Se il ricorso e dichiarato inammissibile il ricorrente puo essere condannato alle spese, a sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) e al rimborso delle spese di difesa della parte resistente.

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