Ordinanza n. 118/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del trasferimento richiesto per assistere un prossimo congiunto in condizioni di salute rilevanti ai fini della legge n. 104/1992, nonché la comunicazione dei motivi ostativi. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge, nei limiti della cognizione cautelare, che il diniego era fondato esclusivamente sulla presenza, nel luogo di assistenza, di altri congiunti astrattamente idonei a prestare assistenza. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, deducendo l’insufficienza dell’istruttoria e l’omessa ponderazione delle dichiarazioni di indisponibilità degli altri familiari, nonché la mancata considerazione delle concrete esigenze organizzative del reparto di appartenenza e del loro eventuale prevalere sulle esigenze di assistenza familiare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto prima facie sussistente il fumus boni iuris. Ha affermato che l’amministrazione deve bilanciare, da un lato, le specifiche esigenze organizzative e di servizio del reparto di appartenenza, considerando situazione dell’organico e mansioni svolte, e, dall’altro, le esigenze di assistenza familiare dedotte dal dipendente. La presenza di altri familiari idonei all’assistenza non costituisce, di per sé, elemento decisivo, ma deve essere valutata nel complesso degli elementi utili a verificare l’effettiva necessità del beneficio o il suo eventuale uso strumentale. Nel caso concreto, il diniego appariva viziato perché esclusivamente fondato sulla presenza di altri congiunti, senza adeguato approfondimento delle loro dichiarazioni di indisponibilità e senza indicare specifiche esigenze organizzative del reparto né la loro prevalenza sull’interesse all’assistenza familiare. Ritenuto sussistente anche il periculum in mora in ragione delle esigenze assistenziali rappresentate, il TAR ha accolto la domanda cautelare sotto forma di remand: l’amministrazione deve riavviare l’istruttoria, riesaminare l’istanza alla luce dei rilievi dell’ordinanza e concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, se anteriore. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 13 gennaio 2027. Il Ministero è stato condannato alle spese cautelari, liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il beneficio del trasferimento per esigenze di assistenza familiare richiede una valutazione amministrativa complessiva, comprendente sia le esigenze organizzative del servizio sia le concrete esigenze assistenziali; la presenza di altri familiari è un elemento istruttorio, ma non è di per sé dirimente.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base processuale per la valutazione e l’accoglimento della domanda cautelare.
Massime di principio
- Nel valutare una richiesta di trasferimento del dipendente pubblico fondata sull’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, l’amministrazione deve effettuare una concreta ponderazione tra le specifiche esigenze organizzative e di servizio del reparto di appartenenza, anche con riguardo all’organico e alle mansioni svolte, e le esigenze di assistenza familiare rappresentate dal dipendente.
- La presenza, nel luogo in cui deve essere prestata l’assistenza, di altri familiari astrattamente idonei non può costituire, da sola, ragione sufficiente per negare il trasferimento; essa deve essere valutata insieme agli ulteriori elementi del caso concreto, comprese le eventuali dichiarazioni di indisponibilità degli stessi familiari.
- Il diniego di trasferimento per assistenza familiare è viziato quando si fonda esclusivamente sulla presenza di altri congiunti e non espone le concrete esigenze organizzative del reparto di appartenenza né le ragioni della loro prevalenza sull’interesse all’assistenza.
- In sede cautelare, quando il diniego presenti carenze istruttorie e motivazionali nella ponderazione tra esigenze di servizio ed esigenze assistenziali, il giudice può disporre il remand, ordinando all’amministrazione di riavviare l’istruttoria e di concluderla con un provvedimento espresso entro un termine prefissato.
Come è indicizzato
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