Cassazione Penale, Sentenza n. 24718/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilita prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuita del fatto). Il ricorrente contestava che il Tribunale, pur avendo condannato nel minimo edittale per il reato di evasione e pur avendo la difesa richiesto l'applicazione dell'art. 131-bis in sede di conclusioni, non aveva valutato né motivato riguardo ai presupposti della causa di non punibilita, né aveva indicato elementi oggettivi che giustificassero il diniego del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, soprattutto dopo la riforma sull'inappellabilita delle sentenze che applicano la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilita, il giudizio di cassazione e l'ambito di impugnazione sono diversi; ma soprattutto ha affermato che il giudice di primo grado e tenuto ad effettuare un vaglio obbligatorio e motivato sull'esistenza della causa di non punibilita di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche d'ufficio e indipendentemente da una specifica e formale deduzione di parte. Constata l'assenza di motivazione circa gli elementi oggettivi rilevanti per la valutazione della particolare tenuita del fatto e la non sufficienza del semplice richiamo ai precedenti penali, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo esame limitatamente alla verifica dei presupposti dell'art. 131-bis, lasciando impregiudicato l'accertamento di responsabilita.
Norme richiamate
E' una causa di non punibilita di natura sostanziale (particolare tenuita del fatto) che il giudice di primo grado deve valutare anche d'ufficio; l'applicazione del beneficio non puo essere rimessa alla discrezionalita senza un espresso e motivato accertamento dei presupposti. I precedenti penali sono ostativi solo nei casi previsti dal comma 5.
Imposta l'obbligo per il giudice di verificare immediatamente, anche d'ufficio, l'esistenza di cause estintive o di non punibilita; quindi la mancata verifica costituisce vizio di motivazione.
art. 593 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 10/10/2022, n.150)
Con la riforma le sentenze di condanna con applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilita sono diventate inappellabili per tutte le parti; avverso tali sentenze e esperibile il solo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2.
Regola i motivi di ricorso per cassazione e le relative limitazioni; il principio dell'inammissibilita per violazioni non dedotte in appello non opera nel medesimo modo rispetto al giudizio di primo grado, circostanza che incide sulla valutazione dell'obbligo del giudice di grado di primo grado di esaminare d'ufficio l'art. 131-bis.
Definisce il principio devolutivo in sede di impugnazione (limiti della cognizione del giudice di appello ai punti indicati nei motivi), principio che non vincola il giudice di primo grado e non puo essere usato per scaricare l'obbligo di verificare le cause di non punibilita.
art. 131-bis, comma 5 cod. pen.
Precisazione secondo cui i precedenti penali ostano all'applicazione della causa di non punibilita solo se ricorrono condizioni quali la delinquenza abituale, professionale o per tendenza o il compimento di piu reati della stessa indole; dunque i soli precedenti non giustificano automaticamente il diniego del beneficio.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
il nuovo istituto è esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilita e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale
La pronuncia della Sezione Unita conferma la natura sostanziale dell'art. 131-bis e l'obbligo di applicazione quando ricorrono i presupposti, rendendo inadeguata qualsiasi interpretazione che la relega a mera opzione discrezionale del giudice.
Massime di principio
- Il giudice di primo grado deve valutare e motivare, anche d'ufficio, la sussistenza dell'art. 131-bis: la mancata valutazione costituisce vizio di motivazione e puo motivare l'annullamento della sentenza.
- La mera presenza di precedenti penali non e sufficiente ad escludere la particolare tenuita del fatto; i precedenti ostano solo se ricorrono le condizioni previste dal comma 5 dell'art. 131-bis.
- L'applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilita rende la sentenza inappellabile dopo la riforma del 2022; pertanto il rimedio contro decisioni di tale tipo e il ricorso per cassazione.
- In caso di reato di modesta offensivita e di condotta minimamente lesiva (es. allontanamento di pochi metri), il giudice deve motivare specificamente per negare la particolare tenuita: indizi oggettivi e parametri normativi devono emergere dalla motivazione.
- In sede di appello e di cassazione valgono limiti diversi circa la deduzione del vizio: mentre in appello e in cassazione certe questioni devono essere dedotte nei motivi, nel giudizio di primo grado non opera il principio devolutivo e il giudice deve comunque verificare le cause di non punibilita.
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