Cassazione Civile, Ordinanza n. 03708/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società commerciale su ricorso di una creditrice. La società poi fallita propose reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ma la Corte d'appello lo respinse ritenendo provato lo stato di insolvenza sulla base della cospicua esposizione debitoria, della mancata contestazione del debito, dell'assenza di giustificazioni per gli omessi pagamenti, del mancato accesso a strumenti di rateizzazione o sgravio verso l'Erario, dell'inadempimento verso la creditrice istante e verso i dipendenti, nonché dell'inattendibilità di un report patrimoniale e contabile prodotto dalla reclamante. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l.fall., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente l'insolvenza senza valutare efficienza produttiva, capacità reddituale, credito goduto e prospettive future dell'impresa, e senza attribuire rilievo alla possibilità di esecuzione forzata e alla pretesa minore esposizione desumibile dalle insinuazioni al passivo; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e travisamento delle prove, lamentando la valorizzazione di indizi inesistenti e il mancato considerazione di elementi contrari all'insolvenza, quali l'assenza di segnalazioni della Banca d'Italia, la regolare contabilità, il report bancario e la possibilità di rateizzare il debito fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, al di là della formale intestazione, entrambi i motivi mirassero a ottenere un nuovo riesame del merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente e giuridicamente corretta. Ha escluso la ricorrenza di anomalie motivazionali rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo compiuto e aveva effettivamente esaminato il fatto decisivo discusso tra le parti. Ha inoltre richiamato il principio per cui lo stato di insolvenza può desumersi anche da un solo inadempimento e che la valutazione delle prove, incluse le presunzioni, è rimessa al giudice di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Lo stato di insolvenza è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; può essere desunto da elementi sintomatici anche relativi a un solo inadempimento e non richiede necessariamente il numero elevato dei creditori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per chiedere un nuovo apprezzamento del fatto già compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È sindacabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non il mero dissenso sulla valutazione delle prove o sulla sufficienza della motivazione.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Rileva solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il cattivo esercizio dell'apprezzamento delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in una richiesta di rivalutazione del merito o di sostituzione del convincimento del giudice di legittimità a quello del giudice di merito, specie quando si contesta soltanto l'apprezzamento delle prove.
- Ai fini della dichiarazione di insolvenza non è necessario che l'indebitamento coinvolga una pluralità di creditori: anche un singolo inadempimento può costituire indice significativo della crisi.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi richiede la deduzione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso, non la mera critica alla mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori o a una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- La valutazione delle prove, comprese quelle presuntive, appartiene al giudice di merito; in cassazione è denunciabile solo un ragionamento del tutto illogico, contraddittorio o motivazionalmente apparente, non il semplice cattivo esercizio del potere di apprezzamento probatorio.
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