Cassazione Penale, Ordinanza n. 19711/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per il reato contestato, è rimasta ferma. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per minaccia aggravata. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, lamentando l'insufficienza della motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non indicava gli specifici elementi posti a base della censura e non consentiva di individuare con precisione i rilievi sottoposti al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
disposizione incriminatrice richiamata per il reato di minaccia aggravata oggetto di conferma in appello.
norma evocata come circostanza aggravante applicata al reato contestato.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non generici; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.
Cassa delle ammende
destinataria della somma irrogata a titolo sanzionatorio accessorio in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e riferito puntualmente alle argomentazioni della sentenza impugnata; la mera deduzione apodittica di vizio motivazionale o di violazione di legge non è sufficiente.
- La genericità del motivo, quando non consente di comprendere quali siano i punti effettivamente censurati della motivazione di merito, integra causa di inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende segue secondo la disciplina applicabile.
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