Sentenza del 19/05/2023 n. 13918 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imputazione di maggiori redditi e recupero a tassazione dei contributi PAC (anno 2007), rettifiche dei redditi per il periodo 2004-2007 sulla base di indagini bancarie e accertamenti induttivi; iscrizione di tributi in ruolo straordinario (14 cartelle) e irrogazione di sanzioni anche ai soci non amministratori. I ricorrenti contestano la qualificazione di redditi d'impresa (vs agrari), l'uso delle indagini/bancarie, l'inversione dell'onere della prova, la nullità degli atti per mancata indicazione della possibilità di accertamento con adesione, l'imputazione alle società di movimenti sui conti personali dei soci, l'applicabilità delle sanzioni ai soci non amministratori e il mancato riconoscimento della rimessione in termini per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato la maggior parte dei motivi proposti dai contribuenti, ritenendo legittimi gli accertamenti induttivi basati sulle movimentazioni bancarie, l'utilizzabilità dei dati bancari anche ai fini IVA, e la possibilità di imputare movimenti sui conti di soggetti legati alla società in assenza di giustificazioni. Ha altresì confermato la possibilità di sanzionare i soci non amministratori per insufficiente esercizio del controllo. Tuttavia ha accolto il motivo relativo ai "contratti di fida pascoli" (ottavo motivo), ritenendo che non risultasse adeguatamente provata la base probatoria su cui l'Amministrazione si era fondata riguardo alla società Serena; per tale motivo la decisione impugnata è stata cassata nella parte relativa e la causa rinviata alla CTR di Trento in diversa composizione per nuovo giudizio. La Corte ha inoltre disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
La Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle indagini bancarie e degli accertamenti induttivi per ricostruire redditi d'impresa quando l'attività di allevamento eccede i limiti fiscali dell'attività agricola; in tali ipotesi il maggior reddito può essere accertato anche sulla base di indici di capacità patrimoniale e movimentazioni bancarie.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d
Riferimento normativo agli accertamenti induttivi; la Corte ha ritenuto legittima la metodologia di accertamento adottata dall'Amministrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2
La Corte ha confermato che i dati bancari possono essere utilizzati anche ai fini IVA senza distinzione tra operazioni attive e passive; l'onere di provare che i movimenti non sono fiscalmente rilevanti grava sul contribuente se non contestata la legittimità dell'acquisizione.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5bis
La Corte ha escluso che la mancata indicazione dell'avvertimento relativo all'accertamento con adesione determini la nullità dell'atto impositivo; la norma non prevede sanzione di invalidità dell'atto per tale omissione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5
Riferimento alla disciplina delle sanzioni: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le maggiori imposte imputate ai soci di società di persone possono comportare sanzioni anche ai soci non amministratori per l'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16
La Corte ha precisato che la disciplina sulla definizione agevolata delle sanzioni si applica a specifici atti di contestazione delle sanzioni; non è applicabile quando le sanzioni siano accessorie allo stesso atto di accertamento che richiede il pagamento della sorte capitale e seguono regole procedurali diverse.
Cost., artt. 3, 25, 53
I ricorrenti avevano invocato profili di incostituzionalità con riferimento all'inversione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto tali censure infondate nello specifico caso, confermando la legittimità del quadro probatorio basato sulle indagini bancarie.
Massime di principio
- Le indagini bancarie costituiscono mezzo legittimo e utilizzabile per l'accertamento tributario: se i movimenti non sono giustificati, l'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente.
- L'attività di allevamento può essere ricondotta a reddito d'impresa (e non agrario) se esercitata oltre i limiti previsti dalla normativa fiscale; in tal caso è legittimo procedere ad accertamenti sulla reale consistenza del reddito.
- I dati bancari sono utilizzabili anche ai fini IVA, senza distinzione tra operazioni attive e passive; il contribuente deve dimostrare che i movimenti non rilevano fiscalmente.
- Movimenti su conti personali di soggetti strettamente legati alla società (amministratori, familiari, soggetti con rapporti stretti) possono essere attribuiti alla società in mancanza di prove che giustifichino quei flussi come redditi personali.
- Le sanzioni possono essere applicate anche ai soci non amministratori per omissione di controllo; tuttavia il socio può dimostrare l'assenza di negligenza per sollevare la responsabilità.
- La mancata indicazione, nell'atto impositivo, della possibilità di richiedere l'accertamento con adesione non comporta automaticamente la nullità dell'atto se la norma non prevede tale sanzione espressamente.
- La richiesta di rimessione in termini per la riduzione delle sanzioni ha una disciplina specifica: non può essere invocata impropriamente quando le sanzioni siano accessorie al medesimo atto di accertamento che regola la sorte capitale.
- La prova in materia tributaria richiede elementi concreti: mere produzioni di fac-simile di contratti o prove indirette possono essere insufficienti; se l'Amministrazione non esplicita adeguatamente su quali fonti presuntive ha fondato l'accertamento, la valutazione può essere annullata (motivo accolto nel caso dei contratti di fida pascolo).
- In sede di legittimità il controllo è in gran parte di diritto: molte critiche sulla valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili se non precise e tempestive; la revisione non può sostituirsi al giudice del merito.
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