Cassazione Penale, Sentenza n. 44389/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del GIP del 27/12/2022 che aveva riconosciuto la continuazione fra più sentenze e aveva rideterminato la pena complessiva su base ritenuta erroneamente più grave (art. 416-bis) anziché sul reato per cui era stata inflitta la pena maggiore (tentato omicidio). Si censura altresì la drastica riduzione della pena relativa alla sentenza che giudicava il tentato omicidio. Parallelamente, il difensore di Chirico ricorre avverso l'ordinanza di sospensione (art. 666, comma 7 c.p.p.), deducendone illegittimità, difetto di contraddittorio e carenza di motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendo fondato il primo motivo (violazione dell'art. 81 c.p.) e ha annullato l'ordinanza del GIP limitatamente alla determinazione della pena, disponendo il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulla quantificazione. Ha ritenuto che il reato più grave, ai fini della continuazione, fosse il tentato omicidio (pena base complessiva superiore: anni 21 poi ridotti in sede di rito) e non il delitto di 416-bis per il quale era stata fissata pena minore; quindi il GIP aveva errato nella scelta della fattispecie su cui operare gli aumenti. Il ricorso proposto da Chirico contro l'ordinanza di sospensione è stato dichiarato inammissibile: la sospensione disposta ai sensi dell'art. 666, comma 7 c.p.p. è prevista dalla legge, è un provvedimento interlocutorio non impugnabile con ricorso per cassazione e, se non incide sulla libertà personale, non richiede contraddittorio; perciò il ricorso è stato respinto e Chirico condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la pena va commisurata tenendo conto di quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo
In sede esecutiva la determinazione della pena per continuazione deve partire dalla violazione per la quale è stata inflitta la pena maggiore; gli aumenti per continuazione si applicano su tale pena "più grave"
art. 671, comma 2, cod. proc. pen.
il giudice della esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto
Il giudice dell'esecuzione è vincolato a non determinare una pena complessiva superiore alla somma delle singole pene inflitte; serve coerenza fra fase di cognizione ed esecuzione nella quantificazione
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
in sede esecutiva si considera più grave la violazione per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con rito abbreviato
In esecuzione prevale come "reato più grave" quello per il quale il giudice della cognizione ha inflitto la pena maggiore, senza esclusioni per riti diversi utilizzati nella cognizione
art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
il ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice decide sulla richiesta dell'interessato o del pubblico ministero non ne sospende l'esecuzione, "a meno che il giudice che l'ha emessa non disponga diversamente"
Consente al giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione della propria ordinanza; il provvedimento di sospensione è interlocutorio e, se non incide sulla libertà personale, non è impugnabile con ricorso per cassazione e non richiede contraddittorio
artt. 125, 667 e 676 cod. proc. pen.
Richiamati dal difensore come norme potenzialmente violate relativamente alla procedura di sospensione e alle forme di impugnazione; la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale dell'art. 666, comma 7 c.p.p. e la non impugnabilità del provvedimento di sospensione
Massime di principio
- In sede esecutiva, per il riconoscimento della continuazione, il "reato più grave" va individuato secondo la pena effettivamente inflitta in sede di cognizione: prevale la fattispecie con la pena maggiore, anche se alcuni processi si sono svolti con riti diversi.
- Il giudice dell'esecuzione non può determinare una pena complessiva superiore alla somma delle singole pene previste dalle sentenze (vincolo ai sensi dell'art. 671 c.p.p.).
- Se il giudice dell'esecuzione errando individua come reato più grave una fattispecie diversa da quella per cui è stata inflitta la pena maggiore, il provvedimento va annullato limitatamente alla determinazione della pena e rinviato per nuovo esame.
- La sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 666, comma 7 c.p.p. è una facoltà prevista dalla legge; il provvedimento di sospensione è interlocutorio, non impugnabile con ricorso per cassazione e, se non incide sulla libertà personale, non richiede il contraddittorio.
- Il difensore che contesti la sospensione deve valutare l'inammissibilità di rimedi come la cassazione avverso provvedimenti interlocutori e considerare impugnazioni alternative o la contestazione dell'atto principale (es. impugnare l'ordinanza sull'applicazione della continuazione).
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