Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18979/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IRPEF, interessi e sanzioni relativi al 2006, fondata su un avviso di accertamento presupposto emesso a seguito di maggiori redditi accertati in capo a una società e imputati pro quota al contribuente quale socio. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la CTR del Lazio aveva ribaltato la decisione, ritenendo valida la notifica dell'atto presupposto presso il luogo in cui il contribuente svolgeva l'attività della propria ditta individuale, considerato domicilio fiscale/"dimora abituale" e residenza effettiva, pur in difformità dalla residenza anagrafica; aveva inoltre dichiarato inammissibile l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione per tardività in appello e negato il giudicato interno nei confronti dell'agente della riscossione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita nel domicilio fiscale anagrafico e, se effettuata in mani della madre, anche con raccomandata informativa; 2) violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 per l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di decadenza dal potere impositivo; 3) erroneità del rigetto dell'eccezione di giudicato nei confronti dell'agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo non conforme ai principi consolidati la decisione della CTR sulla ritualità della notifica dell'avviso presupposto presso la sede della ditta individuale del contribuente, senza che risultasse una valida elezione di domicilio fiscale diversa da quella anagrafica. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre nulla è stato disposto nei confronti dell'agente della riscossione, rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale commessa dal giudice di merito.

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    Per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato il domicilio fiscale coincide con il Comune di iscrizione anagrafica; la residenza indicata nelle dichiarazioni rileva ai fini della notificazione, senza obbligo dell'Amministrazione di verificarne l'attualità, se il contribuente non abbia validamente comunicato un diverso domicilio fiscale.

  • art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973

    Gli avvisi di accertamento e gli altri atti da notificare al contribuente, salvo consegna in mani proprie, devono essere notificati nel domicilio fiscale del destinatario.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamata dal ricorrente come formalità ulteriore per la notifica eseguita in mani diverse dal destinatario; la censura resta assorbita.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Norma invocata sulla decadenza dal potere di accertamento; il relativo motivo resta assorbito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli avvisi di accertamento fiscali, la notifica è valida se eseguita nel domicilio fiscale risultante dagli atti o dalla dichiarazione del contribuente, senza che l'Amministrazione debba svolgere ulteriori verifiche sull'attualità o correttezza dell'indirizzo indicato, salvo diversa elezione di domicilio ritualmente comunicata.
  • La coincidenza tra sede della ditta individuale e domicilio fiscale della persona fisica non può essere affermata in modo automatico quando l'atto impositivo riguardi la persona fisica imprenditore o socio: la notificazione deve comunque rispettare le regole proprie del domicilio fiscale del contribuente persona fisica.
  • L'eccezione di decadenza del potere di accertamento, se proposta per la prima volta in appello, può essere dichiarata inammissibile secondo le regole processuali sul divieto di domande/eccezioni nuove, ma nel caso concreto tale profilo è rimasto assorbito.
  • Quando la Cassazione accoglie il motivo che investe la validità della notifica dell'atto presupposto alla cartella, può cassare senza rinvio e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, con conseguente accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.