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Sentenza

Sentenza n. 1304/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento di aggiudicazione della procedura negoziata per la concessione di spazi per la gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti preconfezionati e di noleggio erogatori d'acqua presso le sedi della Regione Emilia-Romagna per il periodo di 6 anni (2026-2031) a favore di Gruppo Illiria s.p.a., ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n. 36/2023 - CIG b7e6505d16 - DPG/2026/297 del 09/01/2026; - la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; comunque, per quanto occorrer possa: - degli atti di gara e delle risultanze a seguito dei lavori svolti dalla Commissione di gara nella procedura di cui sopra ignoti atti ed estremi; - dei verbali della Commissione giudicatrice delle sedute del 17/10/2025, 27/10/2025, 04/11/2025 e 27/11/2025, nella parte in cui hanno attribuito i punteggi alle offerte tecniche presentate dai concorrenti; - della graduatoria finale che vede al primo posto Gruppo Illiria S.p.A. con punti 100,00 e al secondo posto Buonristoro S.p.A. con punti 81,29; - del riscontro istanza di annullamento in autotutela prot. 0089848.U inviato dalla Regione Emilia Romagna alla ricorrente in data 3.2.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. nonchè per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedere rinnovata la procedura evidenziale e, comunque per l'accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica tramite subentro nel contratto o per equivalente ex art. 124 c.p.a., nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, nell’ipotesi che non sia possibile il risarcimento in forma specifica nemmeno parziale.

Giustizia amministrativa202600230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione di spazi per la gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti e di noleggio di erogatori d’acqua

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 81,29 punti, ha impugnato l’aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, contestando anzitutto la mancata esclusione dell’aggiudicataria per asserita violazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal d.m. 6 novembre 2023 e dalla lex specialis. In particolare, ha sostenuto che la relazione CAM dell’aggiudicataria non dimostrasse il rispetto dei requisiti per alcuni prodotti offerti, tra cui panini, prodotti da forno, frutta, ortaggi, prodotti esotici e uova. Ha inoltre dedotto l’illegittima mancata attivazione del soccorso istruttorio procedimentale, sostenendo che chiarimenti sul contenuto della propria offerta avrebbero potuto consentirle di ottenere un punteggio maggiore, nonché l’erroneità, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento nella valutazione delle offerte tecniche. Sono stati contestati, tra l’altro, il punteggio relativo all’organizzazione del servizio, la mancata valorizzazione di certificazioni, la valutazione della presenza del dispositivo antiallagamento, il punteggio attribuito all’offerta dell’aggiudicataria per i bicchieri e la completezza dell’offerta tecnica di quest’ultima.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo non necessario esaminare le eccezioni processuali, inclusa quella relativa alla prova di resistenza, poiché la ricorrente aveva comunque un interesse concreto e attuale a contestare l’ammissione dell’aggiudicataria. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Il capitolato includeva i panini tra i prodotti presenti nei distributori e imponeva il rispetto dei CAM; la relazione CAM era richiesta a pena di esclusione. Tuttavia, il Collegio ha aderito all’orientamento secondo cui, quando una specifica CAM costituisce elemento essenziale dell’offerta, è necessario l’impegno dell’operatore, mentre la verifica sostanziale dell’adempimento può essere svolta anche nella fase esecutiva. Inoltre, la mancata indicazione nella relazione CAM della conformità relativa soltanto ad alcuni prodotti non è stata ritenuta sufficiente a giustificare l’esclusione, anche alla luce della tassatività delle cause di esclusione, del favor partecipationis e del principio del risultato. Il secondo motivo è stato respinto perché il dispositivo antiallagamento costituiva requisito minimo del capitolato e non elemento premiale: l’eventuale soccorso istruttorio non avrebbe potuto determinare un incremento del punteggio, ma solo consentire la verifica della sussistenza del requisito minimo prima della stipula. Il terzo motivo è stato respinto poiché le valutazioni della commissione rientrano nella discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice, salvo abnormità o manifesta irragionevolezza. In concreto, il TAR ha ritenuto coerenti e ragionevoli le valutazioni sull’organizzazione del servizio, sugli erogatori, sui bicchieri e sulle certificazioni. Ha rilevato che alcuni modelli offrivano il numero minimo di vie d’acqua, che il sistema tecnico rivendicato dalla ricorrente non risultava documentato, che il bicchiere dell’aggiudicataria era in materiale cartaceo biodegradabile e compostabile, che la lex specialis non limitava territorialmente la rilevanza delle certificazioni e che le certificazioni ISO 22000 e ISO 22005 avevano oggetti distinti. Le doglianze sui malfunzionamenti del portale SATER sono state ritenute inammissibili per difetto di prova. Il ricorso è stato definitivamente respinto e le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 187 d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa della procedura negoziata senza bando per la concessione oggetto della controversia.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023

    I Criteri Ambientali Minimi non hanno natura meramente programmatica, ma impongono obblighi cogenti alle stazioni appaltanti.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato orienta l’interpretazione della disciplina dei contratti pubblici verso una lettura sostanziale e non formalistica, funzionale al conseguimento del miglior risultato possibile.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio procedimentale non avrebbe potuto incidere sul punteggio, poiché il chiarimento riguardava un requisito minimo e non un elemento premiale dell’offerta tecnica.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e alle contestazioni sulla valutazione delle offerte.

  • d.m. 6 novembre 2023

    Disciplina i Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti dei servizi di distribuzione automatica di bevande e alimenti; la relativa relazione era richiesta dalla lex specialis.

  • d.m. 9 aprile 2025, Allegato 1, punto 4

    Prevede specifiche prescrizioni e requisiti CAM per il servizio di preparazione e somministrazione di panini.

  • art. 124 c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente per chiedere il risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto o, in subordine, per equivalente; la domanda non è stata accolta per il rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • I Criteri Ambientali Minimi previsti dall’art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023 costituiscono obblighi cogenti per le stazioni appaltanti e devono essere recepiti nella disciplina di gara secondo quanto previsto dalla lex specialis.
  • Quando una specifica CAM costituisce un elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve assumere un impegno conforme ai requisiti di gara; la verifica sostanziale dell’adempimento può tuttavia essere demandata alla fase esecutiva, se la disciplina di gara non impone una verifica completa già in sede di gara.
  • La mancata indicazione nella relazione CAM della conformità relativa soltanto ad alcuni prodotti offerti non determina automaticamente l’esclusione, ove non sia dimostrata una violazione sostanziale dell’offerta e l’esclusione contrasti con la tassatività delle cause espulsive, il favor partecipationis e il principio del risultato.
  • Il soccorso istruttorio procedimentale non può essere utilizzato per ottenere un incremento del punteggio mediante integrazioni o chiarimenti relativi a un requisito minimo dell’offerta: se l’elemento non è premiale, la sua verifica incide soltanto sull’ammissibilità tecnica e non sulla graduatoria.
  • Le valutazioni della commissione giudicatrice e l’attribuzione dei punteggi tecnici rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di abnormità, manifesta irragionevolezza, travisamento o altri macroscopici vizi; non è consentito un sindacato sostitutivo sulle valutazioni opinabili.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento direttoCriteri di aggiudicazione e punteggiSoccorso istruttorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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