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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33616/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su doglianze non specifiche e meramente reiterative delle deduzioni già respinte in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento penale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 18 dicembre 2024, deducendo un solo motivo: l'erronea applicazione dell'art. 16 c.p.p. nella individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della competenza territoriale. Secondo il ricorso, il criterio utilizzato dalla corte di merito per radicare la competenza sarebbe stato errato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo si limitava a riproporre, in modo pedissequo, le censure già svolte in appello e già puntualmente disattese, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione impugnata; ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano spiegato in modo logico e giuridicamente corretto perché, valorizzando la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. e della ulteriore fattispecie di cui all'art. 494 c.p., dovesse individuarsi il reato più grave e, conseguentemente, la competenza territoriale presso il Tribunale di Roma.

Norme richiamate

  • art. 16 c.p.p.

    La determinazione della competenza territoriale mediante il criterio del reato più grave va effettuata sulla base delle contestazioni cristallizzate nelle imputazioni; il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione di merito è inammissibile.

  • art. 61 n. 7 c.p.

    L'aggravante contestata è stata valorizzata, insieme ad altra imputazione, come criterio utile alla determinazione della maggiore gravità del reato ai fini della competenza.

  • art. 494 c.p.

    La contestazione di tale fattispecie è stata considerata dalla corte di merito, insieme all'aggravante, per individuare il reato più grave.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
  • Ai fini della determinazione della competenza territoriale secondo il criterio del reato più grave, la valutazione deve essere compiuta sulla base delle contestazioni così come formulate nelle imputazioni.
  • Se la motivazione della decisione di merito è logicamente coerente e giuridicamente corretta nell'individuazione del reato più grave, la censura in cassazione che si limiti a contestarla in modo apodittico non è scrutinabile nel merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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