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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15303/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza che, in sede di applicazione della pena su concorde richiesta ex art. 444 c.p.p. (pena detentiva complessiva di anni 1 e mesi 10 con sospensione condizionale), aveva comunque irrogato le pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216 ultimo comma nella misura di anni dieci. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che l'art. 445 c.p.p. vieta l'applicazione di pene accessorie interdittive e inabilitative quando la pena patteggiata non supera i due anni, salvo le eccezioni previste dal comma 1-ter.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. I) c.p.p., la parte della sentenza che aveva irrogato le pene accessorie di cui all'art. 216 UC, disponendone l'eliminazione. La Corte ha ritenuto che l'applicazione delle pene accessorie fosse illegale in quanto incompatibile con l'art. 445 c.p.p. per il patteggiamento con pena non superiore a due anni, e ha perciò rimosso le pene accessorie; le restanti statuizioni penali e la pena principale sono rimaste in vita. La censura sulla motivazione e sulla durata delle pene accessorie è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Prevedeva l'applicazione di pene accessorie fallimentari in termini temporali, ma la previsione di misura fissa decennale è stata oggetto di censura costituzionale; non è norma speciale prevalente rispetto all'art. 445 c.p.p. in caso di patteggiamento breve.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Stabilisce che non possono applicarsi le pene accessorie interdittive e inabilitative quando la pena concordata ex art. 444 c.p.p. non supera due anni, salvo le eccezioni espressamente indicate nel comma 1-ter (delitti contro la pubblica amministrazione, art. 317-bis ecc.). Nel caso in esame non ricorreva alcuna eccezione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti; se la pena concordata non supera i due anni opera il divieto di cui all'art. 445 per le pene accessorie interdittive e inabilitative.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando accoglie il ricorso per vizio di legge relativo a parti della decisione, di annullare senza rinvio e provvedere direttamente, permettendo l'eliminazione delle pene accessorie illegali.

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di determinazione della pena

    Principi direttivi per la determinazione e la commisurazione della pena e, per analogia e secondo la giurisprudenza, per la determinazione della durata delle pene accessorie quando non fissata dalla legge in misura obbligatoria.

  • Corte Cost. n. 222 del 05/12/2018

    sentenza di incostituzionalità

    Ha dichiarato l'incostituzionalità della parte dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. che stabiliva la misura obbligatoria decennale delle pene accessorie, imponendo la necessità di graduazione da parte del giudice.

  • Sez. U. Cass. n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Ha affermato che, quando la legge prevede un limite di durata per le pene accessorie non fissandone rigidamente la misura, il giudice deve determinarne la durata concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e motivare adeguatamente la scelta.

Massime di principio

  • Se la pena concordata con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non supera i due anni, in linea di principio non possono essere applicate le pene accessorie interdittive e inabilitative ai sensi dell'art. 445 c.p.p., salvo le eccezioni del comma 1-ter.
  • L'art. 216 legge fallimentare non prevale automaticamente sull'art. 445 c.p.p.; l'applicazione automatica di pene accessorie obbligatorie per patteggiamenti brevi è illegale.
  • In caso di illegittima applicazione di pene accessorie la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio ed eliminarle direttamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • Dopo la Corte Cost. n. 222/2018 e le Sez. U. Suraci, la durata delle pene accessorie non fissate dalla legge deve essere determinata concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e motivata adeguatamente.
  • In situazioni analoghe il difensore deve contestare tempestivamente l'irrogazione di pene accessorie nel giudizio di impugnazione richiamando art. 445 c.p.p., la giurisprudenza consolidata e, se del caso, la pronuncia costituzionale rilevante.

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