Cassazione Penale, Sentenza n. 08336/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello assumendo due censure principali: (1) vizio di motivazione relativamente al riconoscimento della recidiva come "specifica" ex art. 99, comma 2, c.p., sostenendo che né il Tribunale né la Corte territoriale avevano spiegato le ragioni concrete del riconoscimento (valutazione della riprovolezza e della pericolosità, rapporto temporale e fattispecie pregresse, in particolare una pronuncia del Tribunale di Prato del 2007 divenuta definitiva nel 2009); (2) violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p., per omessa motivazione circa la concreta applicazione dell'aggravante (la Corte territoriale avrebbe limitato la decisione a riqualificare la recidiva senza motivare l'effettiva incidenza sull'esito sanzionatorio). Inoltre i ricorrenti hanno dedotto interesse all'impugnazione per l'aumento di pena (Corabi) e per l'incidenza sulla ponderazione delle circostanze e sui termini di prescrizione (entrambi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 217, comma 4, della legge fallimentare (il fatto contestato del 27/01/2011 è prescritto al 03/02/2020, tenuto conto degli aumenti e di periodi di sospensione/interruzione). Ha inoltre accolto la censura sull'omessa motivazione circa la recidiva, rilevando che la Corte territoriale si è limitata alla qualificazione formale come recidiva specifica senza valutare concretamente la riprovolezza e la pericolosità (natura dei reati, offensività distinta, conseguenza temporale, genesi della ricaduta, profili personali e grado di colpevolezza). Conseguentemente: annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato estinto per prescrizione (art. 217 legge fall.); annulla con rinvio alla Corte d'appello di Bari, ad altra sezione, la parte relativa al riconoscimento della recidiva e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per nuovo esame. Decisione resa il 03/12/2025.
Norme richiamate
art. 217, comma 4, legge fallimentare
art. 217, comma 4, legge fallimentare
La Cassazione ha ritenuto il reato previsto da questa norma estinto per prescrizione in relazione alla data della condotta (27/01/2011), con calcolo del termine prescrizionale tenendo conto dell'aumento della pena in seguito al riconoscimento della recidiva e dei periodi di sospensione/interruzione processuali
art. 99, comma 2, cod. pen.
La recidiva "specifica" richiede motivazione concreta: non è sufficiente la constatazione formale di precedenti penali; occorre valutare riprovolezza, pericolosità e parametri personali e temporali per applicare l'aumento di pena
art. 161, secondo comma, cod. pen.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Norma richiamata per spiegare l'effetto degli aumenti di pena sul computo del termine di prescrizione (aumento della metà in presenza di fatto interruttivo)
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice di merito è obbligato a motivare specificamente l'applicazione di circostanze aggravanti: l'omessa motivazione sulla concreta incidenza dell'aggravante è vizio che può determinare l'annullamento della sentenza
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in sede di sintesi dei motivi di impugnazione (limiti di sintesi dei motivi in Cassazione)
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva (specie se specifica) richiede motivazione concreta e dettagliata: non è sufficiente il mero accertamento formale di precedenti, ma va valutata la riprovolezza, la pericolosità e il rapporto tra le condotte pregresse e quelle attuali
- Se la motivazione sulla recidiva è insufficiente o assente, la Cassazione può annullare la decisione e rinviare per un nuovo esame del trattamento sanzionatorio e dell'eventuale aggravante
- Nel calcolo della prescrizione va tenuto conto degli aumenti di pena derivanti dalla recidiva e degli eventuali periodi di sospensione o di fatti interruttivi; un errore in questo calcolo può portare alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
- Quando un reato è dichiarato estinto per prescrizione, la relativa parte della sentenza è annullata senza rinvio; viceversa, vizi motivazionali su circostanze aggravanti comportano generalmente annullamento con rinvio per nuovo esame
- In situazioni con pronunce precedenti su fatti analoghi, il giudice deve spiegare la rilevanza e il rapporto temporale con i nuovi fatti per giustificare la recidiva; l'assenza di questa analisi costituisce vizio motivazionale
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