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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09215/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tarantino ha impugnato l'ordinanza del 09/10/2025 con cui la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'imputato era stato condannato in primo grado a 4 anni e 9 mesi per il reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Con il ricorso (per cassazione) sono stati proposti quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di norme processuali (art. 292 comma 2 lett. c-bis in combinato con art. 275 commi 3 e 3-bis e art. 309 comma 9), contestando la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 comma 1 lett. c); 2) violazione dell'art. 292 comma 2 lett. d) in relazione all'art. 274 comma 1 lett. a); 3) (numerato come quarto) manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c); 4) manifesta illogicità circa la proporzionalità della misura, sostenendo che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sarebbero adeguati rispetto alla custodia carceraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso erroneamente qualificato come ricorso per cassazione: le impugnazioni relative a provvedimenti cautelari personali non sono in via ordinaria proponibili per cassazione ma con appello cautelare. Pertanto ha disposto la conversione del ricorso in appello cautelare ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen. e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod.proc.pen., rimandando la valutazione di merito al giudice dell'appello. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito della richiesta di sostituzione della misura; la pronuncia è quindi di carattere processuale e di inammissibilità del ricorso per cassazione nella forma proposta.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che disciplina il reato per cui l'imputato è stato condannato; contestazione riguarda la misura cautelare applicata in relazione a tale reato

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come norma che disciplina i motivi di impugnazione per cassazione con riguardo ai vizi di motivazione e alle nullità processuali

  • art. 292 comma 2 lett. c-bis cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per denunciare violazioni nelle decisioni cautelari; invocata come parametro per direzione della nullità o vizio motivazionale

  • art. 275 commi 3 e 3-bis cod. proc. pen.

    Norme relative alla rinnovazione/integrazione delle misure cautelari e agli effetti procedurali che la difesa ha ritenuto violate

  • art. 309 comma 9 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla disciplina delle impugnazioni e delle misure cautelari personali; utilizzato dalla difesa per sostenere l'illegittimità del rigetto della sostituzione

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (esigenza di tutela dell'ordine pubblico o gravità ed allarme sociale) che il giudice ha ritenuto sussistente e che la difesa ha contestato

  • art. 274 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari riferite alla pericolosità dell'imputato che la difesa ha contestato nella seconda doglianza

  • art. 292 comma 2 lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla legittimità della motivazione del provvedimento cautelare

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Regola la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare: il provvedimento che respinge tale istanza è impugnabile con appello cautelare, non con ricorso per cassazione ordinario

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'appello cautelare: il mezzo di impugnazione corretto per le decisioni che rigettano richieste di modifica/revoca di misure cautelari personali

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per 'saltum' solo in casi eccezionali e limitatamente a violazioni di legge contro ordinanze che dispongono una misura coercitiva; non applicabile quale alternativa ordinaria all'appello cautelare

  • art. 568 comma 5 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la conversione dell'impugnazione quando il ricorso è erroneamente qualificato, consentendo la trasformazione in appello cautelare

  • art. 309 comma 7 cod. proc. pen.

    Indica il giudice competente per le impugnazioni cautelari personali: qui motivo della trasmissione al Tribunale di Palermo

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale sulle formalità di cancelleria da eseguire in caso di conversione e trasmissione degli atti

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è lo strumento ordinario per impugnare provvedimenti sulle misure cautelari personali: tali provvedimenti si impugnano con l'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
  • Se un ricorso per cassazione viene erroneamente proposto contro un provvedimento cautelare personale, la Corte può convertirlo in appello cautelare e trasmettere gli atti al giudice competente (art. 568 comma 5); la questione resta quindi di competenza del giudice dell'appello, non della Corte di cassazione in sede ordinaria
  • Il ricorso per cassazione per 'saltum' (art. 311) è un rimedio limitato: ammissibile solo per violazione di legge e contro ordinanze che dispongono una misura coercitiva, non come alternativa ordinaria all'appello cautelare o al riesame
  • Quando si impugna un diniego di sostituzione della custodia cautelare con misura meno afflittiva, è necessario contestare puntualmente la motivazione e i presupposti di fatto e di diritto (esigenze cautelari previste dall'art. 274) e indicare perché la misura alternativa sarebbe proporzionata e idonea
  • In fase di impugnazione cautelare è importante curare la qualificazione formale del rimedio (appello vs. ricorso per cassazione) per evitare la dichiarazione di inammissibilità e per ottenere la valutazione di merito dal giudice competente
  • La conversione dell'impugnazione evita la perdita automatica del diritto di impugnare quando la contestazione è equivocamente proposta; tuttavia non sostituisce una pronuncia sul merito, che sarà decisa dal giudice dell'appello

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