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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34402/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando una condanna a pena detentiva e pecuniaria per un furto aggravato. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di furto aggravato, richiamando anche l'art. 192, comma 2, c.p.p.; in sostanza si contestava la valutazione della prova, sostenendo che l'imputato fosse stato solo nei pressi del furgone della persona offesa e non intento a rovistarlo, e che la refurtiva non fosse stata validamente riconosciuta dalla persona offesa. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo l'insussistenza dei presupposti ostativi e, dunque, la possibilità di applicare l'istituto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la doglianza formulata come violazione dell'art. 192 c.p.p., poiché tale norma non è assistita da nullità deducibile ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.; ha inoltre giudicato il primo motivo generico, aspecifico e sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione riservata al giudice di merito. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'art. 131-bis c.p. in ragione dell'abitualità della condotta, integrata dalla commissione di plurimi delitti della stessa indole. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata insieme all'aggravante contestata per definire il fatto oggetto di giudizio.

  • art. 625, comma 2, c.p.

    Aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella sentenza impugnata.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La sua pretesa violazione non è deducibile come vizio di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., quando in realtà si censura la valutazione della prova.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato solo per ribadire che non consente di aggirare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Norma richiamata nel medesimo contesto dell'art. 192 c.p.p., senza ampliare il sindacato di cassazione sulla valutazione del merito.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Non può essere utilizzato per denunciare l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. quando il vizio dedotto è in realtà di motivazione o di valutazione del compendio probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È la sede propria delle doglianze sulla motivazione; non può essere superata mediante una surrettizia deduzione ex lett. c).

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede anche la non abitualità della condotta; la commissione di plurimi delitti della stessa indole integra causa ostativa.

  • art. 3, comma 3, c.p.

    Richiamato indirettamente nel ragionamento sull'abitualità e sulla definizione di comportamento abituale ai fini dell'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la valutazione della prova deducendo formalmente la violazione dell'art. 192 c.p.p., poiché i limiti del vizio di motivazione non possono essere aggirati mediante il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando ripropone in modo sostanzialmente identico le questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La denuncia di travisamento della prova richiede l'indicazione puntuale dell'atto processuale decisivo asseritamente pretermesso o travisato e la dimostrazione della sua decisività rispetto al ragionamento del giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova lettura degli elementi fattuali e probatori, poiché tale attività spetta in via esclusiva al giudice di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando risulti la abitualità della condotta, intesa anche come commissione di più reati della stessa indole, secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può valorizzare plurimi illeciti della stessa indole, anche successivi al fatto per cui si procede, per escludere la non abitualità richiesta dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

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