Cassazione Penale, Ordinanza n. 20039/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato, aveva negato le attenuanti e aveva mantenuto la contestazione, sebbene qualificandola come reiterata. In cassazione il ricorrente ha riproposto censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito; la Corte ha ritenuto che tali motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di doglianze già vagliate con argomentazioni corrette e coerenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero solo reiterative di questioni già decise dal giudice di merito, il quale aveva motivato in modo giuridicamente corretto, puntuale e logicamente coerente sulla sussistenza del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, sul diniego delle attenuanti e sulla qualificazione della contestazione come reiterata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state applicate le pronunce conseguenti all'inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice contestata; la Corte dà atto della ritenuta sussistenza dei suoi elementi costitutivi da parte del giudice di merito.
Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre, senza specifiche ragioni nuove, profili di doglianza già esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso è corretta quando la sentenza impugnata contiene una motivazione giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze difensive e priva di manifeste incongruenze logiche.
- Nel controllo di legittimità sulla condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, la Corte non rivaluta il merito se il giudice di appello ha già spiegato la sussistenza degli elementi tipici del reato e il diniego delle attenuanti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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