Cassazione Penale, Sentenza n. 34978/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione della presunzione legale di cui all'art. 275 c.p.p. (presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in caso di associazione mafiosa). Il ricorrente deduce disparità di trattamento rispetto a coindagati rimessi in libertà per il lungo decorso temporale (cd. "tempo silente") e contesta che le dichiarazioni richiamate dall'ordinanza attualizzino le esigenze cautelari, sostenendo che molte dichiarazioni si riferiscono a fatti risalenti e non a condotte recenti del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. nei confronti di gruppi mafiosi "storici" e ha considerato non superata tale presunzione alla luce di elementi che attualizzano la pericolosità: interrogatori e dichiarazioni del 2024, dichiarazioni che riferiscono attività di smercio sino al 2022, precedenti specifici a rafforzamento della pericolosità e la persistenza dell'operatività del clan Parisi-Palermiti. Conseguentemente il rigetto dell'appello del riesame è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
contestato il reato ai sensi dell'art. 416-bis, primo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo comma
Attribuisce l'imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la sentenza si colloca su un quadro accusatorio aperto che include la prosecuzione dell'attività del sodalizio dall'2016 "all'attualità"
comma 3 (presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie)
La Corte interpreta la presunzione come particolarmente pregnante nei confronti delle "mafie storiche": il solo "tempo silente" non è idoneo a superarla; essa può essere superata solo con elementi concreti quali il recesso dall'associazione, l'esaurimento dell'attività associativa o altri elementi oggettivi e attuali che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari
comma 3-bis (richiamato nella giurisprudenza come parte della "doppia presunzione")
Richiamato insieme all'art. 275 c.p.p. per sottolineare la pregnanza delle presunzioni di pericolosità e di esigenze cautelari nei casi di appartenenza a sodalizi mafiosi storici
Massime di principio
- Nel caso di appartenenza a "mafie storiche" il decorso del tempo ("tempo silente") da solo non è sufficiente a dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari; occorrono prove concrete di disimpegno o di cessazione dell'attività del sodalizio
- Per superare la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. è necessario portare elementi oggettivi e attuali: recesso formale dall'associazione, attività di collaborazione efficace, trasferimento rilevante o evidenze specifiche che attestino l'assenza di contatti/partecipazione
- Dichiarazioni testimoniali o collaborazioni che riferiscano attività recenti (anche fino a pochi anni prima) possono attualizzare il pericolo e giustificare la prosecuzione della misura cautelare
- I precedenti giudiziari, pur se risalenti, contribuiscono alla valutazione della pericolosità sociale; vanno però distinti e collegati a elementi probatori più recenti per dimostrare l'attualità del rischio
- La difesa che invochi il "tempo silente" deve fornire una ricostruzione probatoria concreta e specifica volta a dimostrare l'effettiva cessazione dei rapporti o dell'attività criminale dell'indagato; la mera affermazione della lontananza temporale non è sufficiente
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