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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34926/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rinuncia espressa dell'imputato, intervenuta anche successivamente alla proposizione dei ricorsi difensivi. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Disposto altresì l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello, in parziale riforma della decisione resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva escluso una delle aggravanti contestate ma confermato nel resto la responsabilità penale per una rapina consumata ai danni di una persona offesa in data 26 agosto 2023. Avverso tale decisione i difensori dell'imputato avevano proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto in furto in abitazione o altra fattispecie meno grave ex art. 624-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate anche in ragione delle condizioni di salute dell'imputato, affetto da AIDS, con richiesta di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate e alla recidiva; 3) richiesta di riconoscimento di una circostanza attenuante del danno di lieve entità richiamando la sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale. Successivamente, però, l'imputato ha depositato istanze manoscritte con le quali ha espressamente rinunciato al ricorso e chiesto la definizione rapida del giudizio per poter richiedere una misura alternativa alla detenzione. La Corte ha quindi ritenuto che la rinuncia, anche se intervenuta dopo la proposizione del ricorso da parte dei difensori, imponesse la declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    comma 3, n. 1; comma 3, n. 3-quinquies

    Richiamato solo per descrivere le aggravanti contestate e quella esclusa in appello; la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma evocata nei motivi di ricorso quale possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma invocata per ottenere le attenuanti generiche in ragione delle condizioni personali e di salute dell'imputato; non scrutinata nel merito per l'inammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    Indicata dai ricorrenti come parametro dei vizi dedotti: violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 591 c.p.p.

    Base normativa della declaratoria di inammissibilità conseguente alla rinuncia al ricorso.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Utilizzato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

    Richiamato per la tutela della riservatezza mediante anonimizzazione del provvedimento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia espressa dall'imputato, determina l'inammissibilità del ricorso anche se i motivi siano già stati proposti dai difensori.
  • Quando sopravviene una valida rinuncia al ricorso, la Corte non esamina il merito delle censure relative a riqualificazione del fatto, attenuanti o trattamento sanzionatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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