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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47035/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna (4 mesi e 10 giorni di reclusione) emessa dal Tribunale di Pavia per il reato di omesso versamento dell'IVA relativo agli anni 2011-2012 (art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000). Ha dedotto: 1) difetto di instaurazione del contraddittorio per mancata tempestiva comunicazione che il giudizio d'appello sarebbe stato trattato in camera di consiglio senza le parti, con conseguente impossibilità di produrre documenti probatori (prova dei pagamenti rateali dell'IVA); 2) errata applicazione dell'art. 10-ter e omessa considerazione dei nuovi piani di rientro, dello stato di emergenza COVID e della sua situazione economica che renderebbero ingiusta la condizione imposta per la sospensione condizionale della pena; 3) inosservanza dell'art. 133 c.p. per mancato apprezzamento delle circostanze che avrebbero dovuto incidere sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: l'omessa avvertenza sull'esito camerale prevista dalle norme emergenziali (D.L. 137/2020, art. 23-bis) non comporta nullità dell'atto di citazione in appello e non è requisito richiesto dall'art. 601, comma 6, c.p.p.; inoltre il difensore non ha esercitato la facoltà potestativa di chiedere discussione orale prevista dall'art. 23-bis, comma 4. Il secondo motivo è stato giudicato generico e non specificamente diretto a dimostrare l'erronea interpretazione o applicazione della norma penale o un concreto vizio motivazionale (carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Il terzo motivo introduceva questioni inerenti al quantum della pena non oggetto di appello e dunque inammissibili in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000

    La Corte ha ritenuto che le censure sul presunto errato impiego della norma (omesso versamento IVA) fossero formulate in termini generici e non dimostrassero in che modo la norma incriminatrice fosse stata male applicata; inoltre la norma è pertinente al fatto-reato e non alle questioni estintive della pena.

  • art. 23-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (norme processuali emergenziali)

    L'omessa comunicazione alle parti che il giudizio sarebbe stato trattato in camera di consiglio in assenza dei partecipanti non comporta di per sé la nullità quando non sia previsto dall'art. 601, comma 6, c.p.p.; il difensore aveva la facoltà potestativa di chiedere la discussione orale (comma 4) e non ha esercitato tale opzione.

  • art. 601, comma 6, c.p.p.

    Secondo la Corte tale disposizione non richiede l'avviso di cui si duole il ricorrente come requisito di validità del decreto di citazione in appello nel quadro delle disposizioni emergenziali.

  • art. 133 cod. pen.

    La questione relativa al trattamento sanzionatorio non poteva essere introdotta in Cassazione se non era stata specificamente dedotta in appello; inoltre il ricorrente non ha adeguatamente motivato la doglianza in termini di vizio motivazionale rilevante.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta l'onere delle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte, ritenendo possibile una colpa del ricorrente, ha quantificato tale somma in Euro 3.000,00.

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    La procedura emergenziale prevista è stata richiamata quale quadro normativo applicabile al giudizio d'appello e alla definizione del regime (camera di consiglio non partecipata) in vigore per il periodo indicato.

Massime di principio

  • La mancata ricezione di una comunicazione che il giudizio sarà celebrato in camera di consiglio ai sensi delle norme emergenziali non determina automaticamente nullità degli atti processuali: è necessario verificare se la normativa ordinaria (es. art. 601 c.p.p.) richieda tale avviso e se la parte o il difensore abbiano effettivamente potuto esercitare le facoltà previste (es. richiesta di discussione orale).
  • In Cassazione le censure che impugnano l'applicazione della norma penale o la valutazione della prova devono essere formulate con specificità: la Corte non può trasformare deduzioni generiche in precise allegazioni di vizio motivazionale (carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
  • Non è possibile introdurre in Cassazione questioni nuove rispetto a quelle effettivamente dedotte e trattate nei gradi precedenti di giudizio; argomenti non posti in appello risultano inammissibili in Cassazione.
  • Le contestazioni relative a benefici condizionati (es. sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di debiti tributari) richiedono documentazione e motivazioni puntuali che dimostrino in che modo il giudice territoriale abbia errato nella valutazione dei fatti o nell'applicazione della norma.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare, oltre al rigetto del ricorso, l'obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende se la inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.

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