Cassazione Penale, Sentenza n. 19927/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva ritenuto Braidic Pilar responsabile del reato previsto dall'art. 7 del D.L. n. 4/2019 (capo 1), con assorbimento del reato di truffa previsto dagli artt. 81 comma 2 e 640 comma 2 n. 1 c.p. Il ricorrente deduceva: 1) la futura abrogazione dell'art. 7 (reddito di cittadinanza) con decorrenza 1/1/2024 avrebbe fatto venir meno la rilevanza penale dei fatti commessi, chiedendo sentenza di non doversi procedere; 2) travisamento dei fatti inerente alla dichiarazione di residenza e alla composizione del nucleo familiare (residenza "virtuale" assegnata dall'ufficio anagrafe, nucleo familiare presuntivo di dieci persone), sostenendo che le dichiarazioni non erano mendaci e che l'applicazione delle aggravanti e della fattispecie autonoma non poteva sussistere.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la doglianza sull'abrogazione, rilevando che la legge n. 197/2022 (art. 1, comma 318) ha abrogato l'art. 7 d.l. 4/2019 solo dal 1/1/2024 ma ha espressamente previsto l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data di concessione del beneficio per i fatti commessi fino al 31/12/2023. Inoltre il d.l. 48/2023 (conv. L. n.85/2023) ha reinserito norme incriminatrici sostanzialmente identiche e la disposizione transitoria (art. 13, comma 3) ha confermato la continuità applicativa. Le Sezioni Unite hanno dato analoga interpretazione. Quanto al secondo motivo (presunto travisamento probatorio), la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità: la rinnovazione degli accertamenti di fatto è preclusa in cassazione, e il ricorrente non ha allegato atti o documenti idonei a dimostrare il vizio denunciato. Conseguentemente la condanna in appello è stata mantenuta e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 4/2019 (reddito di cittadinanza)
La norma è stata ritenuta ancora applicabile ai fatti commessi fino al 31/12/2023 per effetto delle disposizioni transitorie; la fattispecie prevista è rimasta operativa e ha assorbito il reato di truffa nella fattispecie concreta.
art. 1, comma 318, legge 29/12/2022 n.197
Ha abrogato l'art. 7 d.l. 4/2019 con decorrenza 1/1/2024, ma ha previsto che le disposizioni dell'art. 7 continuano ad applicarsi al Rdc con riferimento ai fatti commessi fino al 31/12/2023, impedendo che l'abrogazione faccia venire meno la rilevanza penale di fatti anteriori.
d.l. 4 maggio 2023 n.48, conv. con mod. dalla L. 3/7/2023 n.85 (art. 8 e art. 13 comma 3)
«al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023»
Ha reintrodotto previsioni incriminatrici sostanzialmente analoghe per i nuovi strumenti e, in sede transitoria (art. 13, comma 3), ha confermato la continuità applicativa delle norme relative al Rdc per i fatti anteriori alla scadenza.
artt. 81 comma 2 e 640 comma 2 n.1 c.p. (aggravanti e truffa)
Il reato di truffa è stato considerato assorbito dalla normativa speciale dell'art. 7 d.l. 4/2019; le aggravanti richiedono la sussistenza dell'elemento materiale e delle finalità specifiche, valutazione che non è stata ritenuta eliminatoria nella fattispecie perché la norma speciale è stata applicata.
Sezioni Unite, n. 49686 del 13/07/2023 (giurisprudenza citata)
Le Sezioni Unite hanno confermato che l'abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019 opera dal 1/1/2024 ma che le disposizioni continuano ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31/12/2023, confermando la soluzione interpretativa adottata dalla Corte.
Massime di principio
- Un'abrogazione normativa non elimina automaticamente la rilevanza penale di fatti commessi anteriormente quando esistono disposizioni transitorie che preservano l'applicazione della norma per fatti anteriori alla decorrenza dell'abrogazione.
- Le disposizioni transitorie di leggi o decreti possono reinserire o fissare la continuità di fattispecie incriminatrici; è fondamentale esaminare tali clausole prima di sostenere la venuta meno della rilevanza penale.
- In Cassazione il sindacato sulle valutazioni di fatto è limitato: non sono ammesse rivalutazioni libero-probatorie degli elementi di fatto salvo vizio del percorso argomentativo o documenti nuovi e decisivi allegati al ricorso.
- Quando si contesta un presunto travisamento probatorio è necessario allegare atti o documenti specifici che dimostrino il vizio logico o probatorio; mere deduzioni non sono sufficienti.
- Se una fattispecie speciale assorbe una fattispecie generale (es. normativa sul RdC che assorbe la truffa), l'accertamento deve concentrarsi sull'elemento normativo-speciale e sulle finalità specifiche; le aggravanti operano solo se rimangono integri gli elementi costitutivi dell'illecito principale.
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