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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24357/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Durante eccepiva che la corte territoriale non aveva valutato le conclusioni scritte inviate dalla difesa tramite PEC il 26/05/2023, con cui si sosteneva il difetto di una valida querela necessaria per la procedibilità del reato (artt. 56, 624, 625 c.p.) in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022, n.150 (efficace dal 30/12/2022). Il ricorso denunciava omissione di valutazione delle conclusioni e violazione dell'art. 178, co.1, lett. c), c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che le conclusioni inviate via PEC esistevano ma non erano state allegate/né valutate dalla corte d'appello, integrando una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. per lesione del diritto di difesa. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la norma sopravvenuta più favorevole (quella che ha reso il reato procedibile a querela) deve applicarsi ai procedimenti pendenti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, affinché venga verificato se l'azione penale possa proseguire per la sussistenza di una valida querela e sia rimediata la lacuna motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa (anche via PEC) integra una nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di difesa; costituisce motivo di annullamento quando l'intervento difensivo abbia contenuto argomentativo autonomo

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Ha modificato il regime di procedibilità rendendo il reato in questione perseguibile a querela; la Corte ha ritenuto che la nuova disciplina favorevole al reo debba applicarsi ai procedimenti pendenti

  • artt. 56, 624, 625, co.1, n.7) c.p.

    Normativa sostanziale relativa al reato per cui è stata eccepita la necessità della querela a seguito della modifica normativa; la sussistenza della querela è condizione per la prosecuzione dell'azione penale

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n.137 e art. 23-bis del medesimo d.l. (convertito con L. 18 dicembre 2020, n.176)

    Disciplina emergenziale che ha consentito l'invio di conclusioni difensive via PEC; la giurisprudenza richiamata dalla Corte afferma che la mancata allegazione o valutazione di tali conclusioni integra nullità quando esse contengano argomentazioni difensive autonome

Massime di principio

  • Le conclusioni difensive inviate tramite PEC devono essere allegate al fascicolo processuale e valutate dal giudice: l'omissione integra una nullità ai sensi dell'art. 178(1)(c) c.p.p. quando le conclusioni abbiano contenuto argomentativo autonomo
  • Se durante il procedimento interviene una norma sopravvenuta più favorevole al reo (es. modifica della procedibilità in querela), tale norma va applicata anche ai procedimenti pendenti
  • Quando la procedibilità del reato diventa subordinata alla querela, il giudice d'appello deve verificare l'esistenza e la validità formale della querela; una mera denuncia manoscritta su modulo prestampato può non essere sufficiente a dimostrare la volontà querelatoria della persona offesa
  • In caso di errore del giudice territoriale circa l'esistenza o la valutazione di atti difensivi telematici, il rimedio è il ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità ai sensi dell'art.178(1)(c) c.p.p., con possibile annullamento e rinvio per nuovo esame

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